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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 119, secondo comma, della legge fallimentare (nel testo anteriore alle riforme del 2006-2007), nella parte in cui faceva decorrere il termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento dalla sola pubblicazione, anziché dalla comunicazione agli interessati già individuati negli atti processuali.

Di cosa si tratta

Prima della riforma del 2006, il termine di quindici giorni per proporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento decorreva dalla data di pubblicazione del decreto nelle forme previste dall’art. 17 della legge fallimentare. I creditori già identificati negli atti non venivano informati personalmente, con il rischio di perdere il termine senza saperlo.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 119, secondo comma, del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), nel testo anteriore alle modifiche dei d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, nella parte in cui il termine per il reclamo decorreva dalla pubblicazione anziché dalla comunicazione personale, in riferimento all’art. 24 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui — nei confronti dei soggetti interessati già individuati sulla base degli atti processuali — faceva decorrere il termine per il reclamo dalla data di pubblicazione, anziché dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità prevista dalla legge.

Il principio

Il diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione esige che i soggetti già identificati negli atti di un procedimento siano informati personalmente degli atti che fanno decorrere termini decadenziali per l’esercizio di impugnazioni. La sola pubblicazione nelle forme generali non è sufficiente quando i destinatari siano specificamente individuabili.

Domande e risposte

Questa sentenza si applica ancora oggi?

No, in via diretta. Le riforme della legge fallimentare del 2006 e del 2007 hanno modificato l’art. 119, adeguandolo ai principi del giusto processo. La sentenza ha rilevanza storica e interpretativa, ma la norma censurata non è più in vigore nel testo originario.

Cosa cambia con la decorrenza dalla comunicazione anziché dalla pubblicazione?

Con la comunicazione personale, il termine di quindici giorni per proporre reclamo parte solo dal momento in cui il destinatario è informato del provvedimento. Ciò garantisce che chi ha un interesse riconoscibile abbia la concreta possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa.

Chi ha promosso il giudizio?

Il giudice rimettente era la Corte d’appello di Napoli, in un procedimento tra A.C. e A.G. ed altri, nell’ambito di una procedura fallimentare.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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