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La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del processo relativo all’art. 2 della legge della Regione Puglia n. 6 del 2013 in materia di edilizia nelle zone a bassa sismicità. Il giudizio si è chiuso senza decisione nel merito perché lo Stato ricorrente ha rinunciato al ricorso.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato una norma pugliese che, nelle zone a bassa sismicità (zone 3 e 4), autorizzava i Comuni a rilasciare direttamente le attestazioni di avvenuto deposito dei progetti edilizi, previa verifica della sola completezza della documentazione. Secondo lo Stato, ciò riduceva il controllo a una mera verifica formale, senza riscontro del rispetto delle norme tecniche antisismiche.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2 della legge della Regione Puglia 5 febbraio 2013, n. 6, per asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione (in relazione agli artt. 65, 83, 88 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, principi fondamentali in materia di governo del territorio e protezione civile) e dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Il giudizio era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo. A seguito di una successiva legge regionale che aveva modificato la disposizione impugnata, lo Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia: la rinuncia accettata determina, secondo le norme integrative, l’estinzione del giudizio.
Il principio
Quando, nel giudizio in via principale, il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte costituita accetta la rinuncia, il processo costituzionale si estingue e la Corte non si pronuncia sul merito della questione.
Domande e risposte
Che cosa significa «estinzione del processo»?
Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sulla fondatezza della questione. La norma impugnata non viene né annullata né salvata: semplicemente il procedimento davanti alla Corte si conclude.
Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso?
Perché una legge regionale successiva aveva modificato la disposizione contestata, facendo venir meno l’interesse a proseguire il giudizio.
La norma pugliese resta quindi in vigore?
La Corte non l’ha esaminata nel merito; la vicenda riguarda gli assetti normativi modificati dalla Regione, ma la pronuncia in sé non contiene alcuna valutazione di legittimità.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro invocato sul riparto di competenze Stato-Regioni in materia di governo del territorio e protezione civile
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.