La guida

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 89, comma 4, del t.u. stupefacenti, nella parte in cui esclude gli arresti domiciliari terapeutici per chi è indagato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La norma resta in vigore.

Di cosa si tratta

Un giudice per le indagini preliminari di Catanzaro doveva decidere sulla richiesta di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, avanzata da un tossicodipendente indagato anche per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. La legge però vieta questa misura quando si procede per i reati più gravi, tra cui appunto l’associazione del t.u. stupefacenti.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 89, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per asserita violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non fa salva l’ipotesi in cui risulti l’assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La questione era sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. La scelta del legislatore di precludere la misura terapeutica per i reati associativi più gravi rientra nella sua discrezionalità e non risulta irragionevole.

Il principio

La preclusione degli arresti domiciliari terapeutici per i delitti di maggiore allarme sociale, come l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rientra nelle scelte discrezionali del legislatore e non viola di per sé né il principio di eguaglianza né il diritto alla salute.

Domande e risposte

Che cosa prevede l’art. 89 del t.u. stupefacenti?

Consente, in chiave di tutela della salute, di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica per chi è tossicodipendente e segue un programma di recupero, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Perché nel caso esaminato la misura era preclusa?

Perché l’indagato era accusato anche di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, reato per cui il comma 4 esclude l’applicazione del beneficio.

Che effetto ha una pronuncia di «manifesta infondatezza»?

La norma resta pienamente in vigore: la Corte ritiene che i dubbi di costituzionalità siano palesemente privi di fondamento.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.