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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata su una norma della legge venatoria della Regione Veneto, censurata per contrasto con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente. La censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.
Di cosa si tratta
La disposizione regionale riguardava la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio nel Veneto. Un giudice amministrativo ne aveva dubitato la legittimità per possibile invasione della competenza statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 21, comma 5, della legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (come modificato dall’art. 22 della legge regionale n. 37 del 1997), sollevato dal TAR Veneto in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale.
Il principio
La pronuncia di manifesta inammissibilità non affronta il merito: la disciplina venatoria regionale resta in vigore per la presenza di vizi processuali evidenti nella formulazione della questione.
Domande e risposte
Quale principio era stato invocato?
L’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La norma venatoria veneta è stata annullata?
No. La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile, senza esame del merito.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza di rimessione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lettera s): competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente.
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