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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata su una norma della legge venatoria della Regione Veneto, censurata per contrasto con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente. La censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.

Di cosa si tratta

La disposizione regionale riguardava la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio nel Veneto. Un giudice amministrativo ne aveva dubitato la legittimità per possibile invasione della competenza statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 21, comma 5, della legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (come modificato dall’art. 22 della legge regionale n. 37 del 1997), sollevato dal TAR Veneto in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

Il principio

La pronuncia di manifesta inammissibilità non affronta il merito: la disciplina venatoria regionale resta in vigore per la presenza di vizi processuali evidenti nella formulazione della questione.

Domande e risposte

Quale principio era stato invocato?

L’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

La norma venatoria veneta è stata annullata?

No. La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile, senza esame del merito.

Chi aveva sollevato la questione?

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza di rimessione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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