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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile, perché già decisa, la questione sui termini di durata ragionevole del processo applicati allo stesso giudizio di equa riparazione (legge Pinto): il comma 2-bis era già stato dichiarato illegittimo e il comma 2-ter è irrilevante.

Di cosa si tratta

La legge Pinto (legge n. 89 del 2001) prevede un’equa riparazione per chi subisce un processo troppo lungo. La Corte d’appello di Firenze dubitava dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 2, che fissano i tempi considerati «ragionevoli» (tre anni in primo grado, sei complessivi), applicandoli anche allo stesso giudizio di equa riparazione.

La questione di legittimità costituzionale

I parametri invocati erano gli artt. 3, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU). La questione, però, era identica a quelle già portate più volte dalla stessa Corte d’appello e già risolte dalla Consulta.

La decisione della Corte

Le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili. Con la sentenza n. 36 del 2016 la Corte aveva già dichiarato illegittimo il comma 2-bis nella parte applicabile al processo di primo grado della legge Pinto, e dichiarato irrilevante il comma 2-ter, perché quel procedimento non è strutturato in tre gradi. Riproposte identiche, le questioni vanno dichiarate inammissibili per carenza di oggetto (comma 2-bis) e irrilevanza (comma 2-ter).

Il principio

La questione di legittimità costituzionale già decisa, se riproposta in termini identici senza nuovi argomenti, è manifestamente inammissibile: per la parte già caducata viene meno l’oggetto, per la parte non applicabile al giudizio a quo difetta la rilevanza.

Domande e risposte

Che cos’è la legge Pinto?

È la legge n. 89 del 2001 che riconosce un’equa riparazione a chi ha subito la violazione del termine ragionevole di durata di un processo.

Perché la questione è stata respinta in via preliminare?

Perché era già stata decisa: il comma 2-bis era già stato dichiarato illegittimo nel 2016 e il comma 2-ter è inapplicabile al giudizio Pinto, che non si articola in tre gradi.

Si può riproporre alla Corte una questione già decisa?

Solo con argomenti o profili nuovi; se è identica a una già risolta, viene dichiarata manifestamente inammissibile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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