Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibile, perché già decisa, la questione sui termini di durata ragionevole del processo applicati allo stesso giudizio di equa riparazione (legge Pinto): il comma 2-bis era già stato dichiarato illegittimo e il comma 2-ter è irrilevante.
Di cosa si tratta
La legge Pinto (legge n. 89 del 2001) prevede un’equa riparazione per chi subisce un processo troppo lungo. La Corte d’appello di Firenze dubitava dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 2, che fissano i tempi considerati «ragionevoli» (tre anni in primo grado, sei complessivi), applicandoli anche allo stesso giudizio di equa riparazione.
La questione di legittimità costituzionale
I parametri invocati erano gli artt. 3, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU). La questione, però, era identica a quelle già portate più volte dalla stessa Corte d’appello e già risolte dalla Consulta.
La decisione della Corte
Le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili. Con la sentenza n. 36 del 2016 la Corte aveva già dichiarato illegittimo il comma 2-bis nella parte applicabile al processo di primo grado della legge Pinto, e dichiarato irrilevante il comma 2-ter, perché quel procedimento non è strutturato in tre gradi. Riproposte identiche, le questioni vanno dichiarate inammissibili per carenza di oggetto (comma 2-bis) e irrilevanza (comma 2-ter).
Il principio
La questione di legittimità costituzionale già decisa, se riproposta in termini identici senza nuovi argomenti, è manifestamente inammissibile: per la parte già caducata viene meno l’oggetto, per la parte non applicabile al giudizio a quo difetta la rilevanza.
Domande e risposte
Che cos’è la legge Pinto?
È la legge n. 89 del 2001 che riconosce un’equa riparazione a chi ha subito la violazione del termine ragionevole di durata di un processo.
Perché la questione è stata respinta in via preliminare?
Perché era già stata decisa: il comma 2-bis era già stato dichiarato illegittimo nel 2016 e il comma 2-ter è inapplicabile al giudizio Pinto, che non si articola in tre gradi.
Si può riproporre alla Corte una questione già decisa?
Solo con argomenti o profili nuovi; se è identica a una già risolta, viene dichiarata manifestamente inammissibile.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e durata ragionevole, parametro invocato
- Art. 117 della Costituzione — vincolo del rispetto degli obblighi internazionali (CEDU)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.