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La Corte dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 22, comma 3, della legge finanziaria 2002, nella parte in cui attribuisce esclusivamente al dirigente scolastico regionale la definizione delle dotazioni organiche dei docenti, senza prevedere che la competenza ceda quando la Regione, con propria legge, disciplini la materia nel proprio ambito territoriale.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2002 prevedeva che le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche fossero definite dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale (organo statale). La Regione Emilia-Romagna contestò questa norma sostenendo che la definizione delle dotazioni organiche è materia di istruzione non universitaria, di competenza legislativa concorrente regionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Emilia-Romagna impugnò l’art. 22, commi 3 e 4, della l. 448/2001 in riferimento agli artt. 117 e 118, primo comma, della Costituzione, contestando la concentrazione in un organo statale del potere di definire le dotazioni organiche dei docenti senza prevedere la cedevolezza della norma all’esercizio della competenza regionale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3, nella parte in cui non prevede che la competenza del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale venga meno quando la Regione, nel rispetto della continuità del servizio di istruzione, attribuisca con propria legge a propri organi la definizione delle dotazioni organiche. Non fondata la questione relativa al comma 4.
Il principio
In materia di istruzione, di competenza concorrente, lo Stato può dettare principi fondamentali e discipline transitorie, ma le norme statali che attribuiscono funzioni a propri uffici nelle materie regionali concorrenti devono avere carattere cedevole: cedono quando la Regione esercita la propria competenza legislativa nel rispetto del principio di continuità del servizio.
Domande e risposte
Cosa si intende per «dotazioni organiche» del personale docente?
Il numero complessivo di posti di insegnamento assegnati alle istituzioni scolastiche di un territorio, determinato in base al numero di classi e agli orari curriculari.
Perché la Corte ha introdotto la clausola di cedevolezza?
Perché in materia di competenza concorrente le norme statali che attribuiscono funzioni a organi statali non possono bloccare l’esercizio della competenza regionale: devono cedere quando la Regione legifera nel rispetto della Costituzione.
Il comma 4 dell’art. 22 è rimasto in vigore?
Sì: la Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa al comma 4, che disciplina l’orario di lavoro dei docenti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
- Art. 118 della Costituzione — Principio di sussidiarietà
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