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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare abrogativo dell’art. 1 della legge n. 140/2003 (lodo Schifani), che prevedeva la sospensione dei processi penali per le cinque più alte cariche dello Stato. Il quesito referendario soddisfaceva i requisiti di legge e non ricadeva in nessuna delle categorie costituzionalmente escluse dal referendum.

Di cosa si tratta

Venticinque cittadini avevano promosso una richiesta di referendum abrogativo dell’art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140, che sospendeva i processi penali contro Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera, Presidente del Consiglio dei ministri e Presidente della Corte costituzionale. L’Ufficio centrale per il referendum aveva già dichiarato la richiesta conforme alla legge.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte è chiamata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1/1953, a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta referendaria. L’art. 75, terzo comma, della Costituzione vieta il referendum su leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto, nonché di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Occorreva verificare se la legge n. 140/2003 ricadesse in una di queste categorie.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile la richiesta referendaria. La legge n. 140/2003 non appartiene a nessuna delle categorie costituzionalmente escluse dal referendum. Il quesito è omogeneo, chiaro e non riguarda norme costituzionalmente necessarie. L’abrogazione della disposizione non lascerebbe alcun vuoto normativo inaccettabile.

Il principio

Una legge ordinaria che introduce prerogative processuali a favore di alte cariche dello Stato non ricade tra le leggi costituzionalmente sottratte al referendum abrogativo. Il controllo di ammissibilità della Corte verifica la conformità del quesito ai limiti dell’art. 75 Cost. e l’omogeneità e chiarezza del quesito stesso.

Domande e risposte

Il referendum si è poi svolto?

No. Prima che il referendum potesse tenersi, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la stessa legge n. 140/2003 con la sentenza n. 24/2004 (depositata lo stesso giorno), rendendo il referendum privo di oggetto.

Quali leggi non possono essere sottoposte a referendum abrogativo?

L’art. 75, terzo comma, Cost. esclude le leggi tributarie e di bilancio, quelle di amnistia e indulto e quelle di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. La Corte ha inoltre sviluppato una giurisprudenza che esclude le leggi “costituzionalmente necessarie”.

La decisione sulla ammissibilità è definitiva?

Sì, il giudizio di ammissibilità della Corte è definitivo e non impugnabile. La pronuncia precede lo svolgimento del referendum e ne costituisce condizione necessaria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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