Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare abrogativo dell’art. 1 della legge n. 140/2003 (lodo Schifani), che prevedeva la sospensione dei processi penali per le cinque più alte cariche dello Stato. Il quesito referendario soddisfaceva i requisiti di legge e non ricadeva in nessuna delle categorie costituzionalmente escluse dal referendum.
Di cosa si tratta
Venticinque cittadini avevano promosso una richiesta di referendum abrogativo dell’art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140, che sospendeva i processi penali contro Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera, Presidente del Consiglio dei ministri e Presidente della Corte costituzionale. L’Ufficio centrale per il referendum aveva già dichiarato la richiesta conforme alla legge.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte è chiamata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1/1953, a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta referendaria. L’art. 75, terzo comma, della Costituzione vieta il referendum su leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto, nonché di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Occorreva verificare se la legge n. 140/2003 ricadesse in una di queste categorie.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile la richiesta referendaria. La legge n. 140/2003 non appartiene a nessuna delle categorie costituzionalmente escluse dal referendum. Il quesito è omogeneo, chiaro e non riguarda norme costituzionalmente necessarie. L’abrogazione della disposizione non lascerebbe alcun vuoto normativo inaccettabile.
Il principio
Una legge ordinaria che introduce prerogative processuali a favore di alte cariche dello Stato non ricade tra le leggi costituzionalmente sottratte al referendum abrogativo. Il controllo di ammissibilità della Corte verifica la conformità del quesito ai limiti dell’art. 75 Cost. e l’omogeneità e chiarezza del quesito stesso.
Domande e risposte
Il referendum si è poi svolto?
No. Prima che il referendum potesse tenersi, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la stessa legge n. 140/2003 con la sentenza n. 24/2004 (depositata lo stesso giorno), rendendo il referendum privo di oggetto.
Quali leggi non possono essere sottoposte a referendum abrogativo?
L’art. 75, terzo comma, Cost. esclude le leggi tributarie e di bilancio, quelle di amnistia e indulto e quelle di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. La Corte ha inoltre sviluppato una giurisprudenza che esclude le leggi “costituzionalmente necessarie”.
La decisione sulla ammissibilità è definitiva?
Sì, il giudizio di ammissibilità della Corte è definitivo e non impugnabile. La pronuncia precede lo svolgimento del referendum e ne costituisce condizione necessaria.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza rilevante nel merito della legge n. 140/2003
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.