Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare abrogativo dell’art. 1 della legge n. 140/2003 (lodo Schifani), che prevedeva la sospensione dei processi penali per le cinque più alte cariche dello Stato. Il quesito referendario soddisfaceva i requisiti di legge e non ricadeva in nessuna delle categorie costituzionalmente escluse dal referendum.

Di cosa si tratta

Venticinque cittadini avevano promosso una richiesta di referendum abrogativo dell’art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140, che sospendeva i processi penali contro Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera, Presidente del Consiglio dei ministri e Presidente della Corte costituzionale. L’Ufficio centrale per il referendum aveva già dichiarato la richiesta conforme alla legge.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte è chiamata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1/1953, a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta referendaria. L’art. 75, terzo comma, della Costituzione vieta il referendum su leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto, nonché di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Occorreva verificare se la legge n. 140/2003 ricadesse in una di queste categorie.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile la richiesta referendaria. La legge n. 140/2003 non appartiene a nessuna delle categorie costituzionalmente escluse dal referendum. Il quesito è omogeneo, chiaro e non riguarda norme costituzionalmente necessarie. L’abrogazione della disposizione non lascerebbe alcun vuoto normativo inaccettabile.

Il principio

Una legge ordinaria che introduce prerogative processuali a favore di alte cariche dello Stato non ricade tra le leggi costituzionalmente sottratte al referendum abrogativo. Il controllo di ammissibilità della Corte verifica la conformità del quesito ai limiti dell’art. 75 Cost. e l’omogeneità e chiarezza del quesito stesso.

Domande e risposte

Il referendum si è poi svolto?

No. Prima che il referendum potesse tenersi, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la stessa legge n. 140/2003 con la sentenza n. 24/2004 (depositata lo stesso giorno), rendendo il referendum privo di oggetto.

Quali leggi non possono essere sottoposte a referendum abrogativo?

L’art. 75, terzo comma, Cost. esclude le leggi tributarie e di bilancio, quelle di amnistia e indulto e quelle di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. La Corte ha inoltre sviluppato una giurisprudenza che esclude le leggi “costituzionalmente necessarie”.

La decisione sulla ammissibilità è definitiva?

Sì, il giudizio di ammissibilità della Corte è definitivo e non impugnabile. La pronuncia precede lo svolgimento del referendum e ne costituisce condizione necessaria.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.