Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 5, comma 12, del d.lgs. n. 517/1999, che collega automaticamente la modalità di esercizio dell’attività libero-professionale dei docenti universitari di medicina all’opzione per il tempo pieno o per il tempo definito. Trentuno ordinanze del TAR Lazio erano state riunite in un unico giudizio.
Di cosa si tratta
Docenti universitari delle facoltà di medicina e chirurgia di diverse Università avevano impugnato la norma che imponeva un collegamento automatico tra la scelta di esercitare l’attività libero-professionale in modo intramurario (nel servizio sanitario) o extramurario (privatamente) e l’opzione per il regime a tempo pieno o a tempo definito. I docenti lamentavano che tale meccanismo automatico fosse difforme dalle norme previgenti e violasse l’autonomia universitaria.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lazio aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 12, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, nella parte in cui fissava una «correlazione automatica» tra modalità di esercizio dell’attività libero-professionale e opzione per il tempo pieno o il tempo definito del rapporto di lavoro universitario.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i trentuno giudizi e ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, rilevando difetti di motivazione nella descrizione della fattispecie e nella dimostrazione della rilevanza nei giudizi principali. Le ordinanze di rimessione non avevano adeguatamente illustrato in che modo la norma censurata si applicasse nei casi concreti.
Il principio
La manifesta inammissibilità è pronunciata quando le ordinanze di rimessione non descrivono in modo adeguato la fattispecie concreta e non dimostrano la rilevanza della questione di legittimità nel giudizio principale, rendendo impossibile alla Corte verificare il collegamento tra la norma impugnata e la decisione del caso.
Domande e risposte
Cos’è l’attività libero-professionale intramuraria dei medici universitari?
I docenti universitari di medicina che lavorano anche nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale possono svolgere attività professionale «intramuraria» (all’interno dell’ospedale o clinica) o «extramuraria» (privatamente al di fuori). Questa scelta era collegata all’opzione contrattuale per il tempo pieno o il tempo definito.
Perché i docenti contestavano la norma?
Il d.lgs. n. 517/1999 aveva introdotto un automatismo: chi svolgeva attività intramuraria doveva scegliere il tempo pieno, chi svolgeva attività extramuraria il tempo definito. I docenti ritenevano questo automatismo difforme dalla disciplina previgente e lesivo dell’autonomia universitaria.
In quante ordinanze era stata sollevata questa questione?
Trentuno ordinanze del TAR Lazio, depositate tra il 2001 e il 2002, sollevavano la medesima questione nei confronti di docenti universitari di diverse Università degli studi. La Corte le ha riunite per una decisione unitaria.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 76 della Costituzione — Delegazione legislativa e rispetto dei principi direttivi
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.