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La Corte dichiara non fondate le principali questioni sollevate dalla Provincia autonoma di Trento contro la legge n. 499/1999 sulla razionalizzazione degli interventi nel settore agroalimentare. Le censure riguardavano l’attribuzione di poteri di indirizzo e coordinamento al singolo Ministro anziché al Governo collegiale e la subordinazione dei piani provinciali all’approvazione statale. Una questione accessoria è dichiarata inammissibile.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato in via principale l’art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, che regolava gli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. La Provincia lamentava che la legge conferisse al solo Ministro delle politiche agricole e forestali poteri di indirizzo e coordinamento normalmente spettanti al Governo nella sua collegialità, e che subordinasse i programmi provinciali all’approvazione del CIPE, violando l’autonomia statutaria riconosciuta dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, della legge n. 499/1999, in riferimento agli artt. 8 nn. 21 e 29, 9 n. 8, 16 e 69-85 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 266/1992 (norme di attuazione dello Statuto) e ai principi costituzionali in materia di indirizzo e coordinamento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell’art. 2 della legge n. 499/1999. Ha ritenuto che le disposizioni impugnate non ledessero le competenze statutarie della Provincia, in quanto l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e i meccanismi di coordinamento previsti erano idonei a salvaguardare l’autonomia provinciale. Una questione accessoria è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
Il principio
Le autonomie speciali possono contestare le norme statali di indirizzo e coordinamento solo quando queste ledano concretamente le competenze statutarie; la previsione di intese e meccanismi di coordinamento con le Regioni e le Province autonome è idonea a garantire il rispetto dell’autonomia, anche quando il potere di indirizzo sia formalmente attribuito a un singolo Ministro.
Domande e risposte
Cosa sono le competenze legislative esclusive della Provincia autonoma di Trento nel settore agricolo?
Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) attribuisce alla Provincia potere legislativo esclusivo su agricoltura, foreste, industria alberghiera e turismo, entro i limiti dei principi dell’ordinamento statale.
Perché la Provincia contestava l’attribuzione del potere al singolo Ministro?
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la funzione di indirizzo e coordinamento è una prerogativa del Governo come organo collegiale. Un atto del solo Ministro potrebbe ledere il principio di legalità sostanziale e la ripartizione di competenze costituzionalmente garantita.
Qual è il ruolo del CIPE in questo contesto?
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica era chiamato a verificare e approvare i programmi regionali e provinciali nel settore agroalimentare: la Provincia contestava questa subordinazione come lesiva della propria autonomia programmatoria.
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