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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Como per riesame alla luce della sentenza n. 468/2002, che aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che vietavano il pignoramento delle pensioni INPS per crediti tributari. La questione sollevata risulta superata dallo ius superveniens.

Di cosa si tratta

Un’azienda concessionaria della riscossione dei tributi nella provincia di Como (Rileno s.p.a.) aveva avviato una procedura esecutiva nei confronti di una pensionata INPS (Balzarotti Enrichetta) per tributi non pagati. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Como aveva dubitato della legittimità delle norme che vietavano il pignoramento della pensione per debiti fiscali, creando una disparità rispetto ad altre categorie di crediti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Como aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 128 del r.d.l. n. 1827/1935 e dell’art. 69 della legge n. 153/1969, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consentivano il pignoramento della pensione INPS per crediti tributari, a differenza di quanto previsto per le pensioni dei dipendenti pubblici.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale rimettente per un riesame alla luce dello ius superveniens. La sentenza n. 468 del 2002 della stessa Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 128 del r.d.l. n. 1827/1935 nella parte in cui non consentiva la pignorabilità per crediti tributari delle pensioni INPS, entro i limiti del d.P.R. n. 180/1950.

Il principio

Quando, dopo la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, interviene una pronuncia della Corte che ha già risolto la questione (ius superveniens), gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro normativo.

Domande e risposte

Cosa cambiò con la sentenza n. 468/2002?

La Corte aveva già dichiarato incostituzionale il divieto assoluto di pignoramento della pensione INPS per crediti tributari. Dal quel momento, la pignorabilità è ammessa entro i limiti previsti dal d.P.R. n. 180/1950 per le pensioni del settore pubblico.

Entro quali limiti è pignorabile la pensione per debiti tributari?

Secondo il d.P.R. n. 180/1950, la pensione può essere pignorata per crediti tributari fino a un quinto dell’importo, fermo restando il rispetto del minimo vitale.

Cosa significa «restituzione degli atti al giudice rimettente»?

La Corte non decide nel merito ma rimanda la questione al giudice che l’aveva sollevata, invitandolo a rivalutare la situazione alla luce dei nuovi sviluppi normativi o giurisprudenziali sopravvenuti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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