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La Corte esamina la norma che, dopo cinque anni, risolve il rapporto di lavoro dei docenti dichiarati permanentemente inidonei se non transitano in altri ruoli. Dichiara inammissibile la censura su tutela del lavoro e retribuzione, non fondata quella sul principio di uguaglianza.
Di cosa si tratta
L’art. 35, comma 5, della legge finanziaria 2003 (l. n. 289/2002) prevedeva che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla funzione per motivi di salute, ove non transitasse in altri ruoli, fosse mantenuto in servizio per un massimo di cinque anni, decorsi i quali si procedeva alla risoluzione del rapporto di lavoro.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma ha impugnato la norma in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, in un giudizio promosso da docenti inidonei che chiedevano il diritto alla conservazione del rapporto di impiego oltre i cinque anni, in forza dei contratti collettivi.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione in riferimento agli artt. 35 e 36 Cost. (tutela del lavoro e retribuzione), per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Dichiara invece non fondata la questione in riferimento all’art. 3 Cost.: la limitazione temporale del servizio per i docenti inidonei non è irragionevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore.
Il principio
La scelta del legislatore di limitare a cinque anni la permanenza in servizio dei docenti permanentemente inidonei, prevedendo poi la risoluzione del rapporto, non contrasta con il principio di uguaglianza, rientrando nella discrezionalità del legislatore nel disciplinare il rapporto di impiego pubblico.
Domande e risposte
Cosa succede concretamente al docente inidoneo?
Viene assegnato ad altri compiti o collocato fuori ruolo. Se non transita in altro ruolo (scolastico, statale o di ente pubblico) entro cinque anni, il rapporto di lavoro è risolto secondo le disposizioni vigenti.
La norma contrasta con i contratti collettivi?
Il Tribunale di Roma aveva ritenuto di sì. La Corte non l’ha seguita: la riserva legislativa in materia di rapporto di impiego pubblico prevale sulle pattuizioni collettive.
Perché la censura sugli artt. 35-36 è inammissibile?
Il rimettente non ha spiegato adeguatamente in che modo la risoluzione del rapporto violerebbe il diritto al lavoro e alla retribuzione sufficiente. La mera affermazione della violazione non basta a motivare la non manifesta infondatezza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, unico parametro su cui la Corte si pronuncia nel merito
- Art. 35 della Costituzione — tutela del lavoro, parametro dichiarato inammissibile per difetto di motivazione
- Art. 36 della Costituzione — retribuzione sufficiente, anch’esso inammissibile per difetto di motivazione
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