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La Corte dichiara in parte incostituzionale la legge provinciale di Bolzano sulla protezione civile: la norma che attribuiva alla Provincia la direzione e il coordinamento anche degli organi statali eccedeva la competenza provinciale. Le restanti disposizioni sono dichiarate non fondate.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato la legge 18 dicembre 2002, n. 15 (Testo unico sull’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile). Il Governo ha impugnato alcune disposizioni che attribuivano al Presidente del Centro operativo provinciale poteri di coordinamento anche sugli organi statali di protezione civile.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, commi 3 e 4, 8, commi 2 e 6, 9, comma 3, e 18 della legge provinciale. La censura principale riguardava l’art. 5, comma 4, che attribuiva al Centro operativo provinciale la direzione e il coordinamento del pronto intervento anche “dello Stato”, con violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. g) e h), della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 4, della legge provinciale limitatamente alle parole “dello Stato”. Il coordinamento provinciale non può estendersi agli organi statali. Le restanti disposizioni impugnate sono dichiarate non fondate: le competenze provinciali in materia di protezione civile sono garantite dallo Statuto speciale.
Il principio
La competenza delle Province autonome in materia di protezione civile non può estendersi al coordinamento degli organi statali: l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.
Domande e risposte
Le Province autonome possono avere leggi proprie sulla protezione civile?
Sì. Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alle Province autonome competenze in materia di prevenzione delle calamità e di protezione civile. La legge provinciale era quindi legittima nella sua struttura principale.
Qual era il vizio specifico della norma annullata?
L’art. 5, comma 4, attribuiva al Centro operativo provinciale la direzione del pronto intervento anche degli organi “dello Stato”, includendo quindi gli organi statali nella catena di comando provinciale, con violazione della competenza esclusiva statale sull’organizzazione dello Stato.
Cosa succede dopo questa sentenza?
La legge provinciale continua a vigere, ma l’art. 5, comma 4, si legge senza le parole “dello Stato”: il coordinamento provinciale riguarda solo i servizi provinciali e locali, non gli organi statali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze; l’ordinamento dello Stato è materia esclusiva statale ex art. 117 c.2 lett. g)
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