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La legge regionale del Veneto vietava il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con più di cinquantamila abitanti. Il TAR del Veneto aveva sollevato la questione lamentando la violazione della libertà di iniziativa economica e la discriminazione nei confronti dei venditori ambulanti extracomunitari. La Corte ha dichiarato non fondata la questione.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto aveva vietato il commercio ambulante in forma itinerante nei centri storici dei comuni con più di cinquantamila abitanti. Il divieto era stato contestato dall’Associazione dei venditori ambulanti immigrati con licenza di commercio itinerante e da due cittadini extracomunitari in possesso di regolare autorizzazione commerciale, che avevano impugnato un’ordinanza del Sindaco di Venezia applicativa del divieto regionale.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 4, comma 4-bis, della legge Regione Veneto n. 10 del 2001 era censurato in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 10, primo comma, 41, 117, primo e secondo comma, lettera e), e 118 della Costituzione, dal TAR del Veneto (r.o. n. 186 del 2009).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Le Regioni sono competenti a disciplinare il commercio su aree pubbliche e possono prevedere limitazioni all’esercizio del commercio itinerante, anche in forma di divieto in determinate aree. L’intervento regionale non invadeva la competenza statale in materia di tutela della concorrenza, in quanto il divieto non incideva sulle condizioni di mercato ma riguardava la modalità di esercizio dell’attività in luoghi specifici. La norma non determinava neppure discriminazioni vietate, poiché il divieto era obiettivo e applicabile a tutti i titolari di licenza itinerante.
Il principio
Le Regioni hanno competenza legislativa in materia di commercio su aree pubbliche e possono vietare il commercio in forma itinerante nei centri storici dei comuni più grandi, senza per questo invadere la competenza statale in materia di tutela della concorrenza. Il divieto di commercio itinerante in determinati luoghi non costituisce limitazione alla libertà di iniziativa economica, poiché lascia intatta la possibilità di esercitare l’attività nelle altre aree del territorio.
Domande e risposte
Le Regioni possono vietare il commercio ambulante nei centri storici?
Sì. La materia del commercio su aree pubbliche rientra nella competenza legislativa regionale e le Regioni possono prevedere limitazioni o divieti per determinati luoghi, purciò non incidano sulle condizioni di mercato in modo tale da violare la competenza statale in materia di tutela della concorrenza.
Il divieto valeva anche per i venditori stranieri regolari?
Sì, ma la Corte ha ritenuto che il divieto non fosse discriminatorio, poiché si applicava in modo obiettivo a tutti i titolari di autorizzazione per il commercio itinerante, indipendentemente dalla nazionalità.
I Comuni avevano ancora poteri in materia?
Il TAR aveva rilevato che la norma regionale comprimeva i poteri comunali, togliendo ai Comuni la possibilità di differenziare la disciplina in base alle proprie specifiche caratteristiche territoriali. La Corte ha però ritenuto non fondate anche queste censure.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, parametro della questione
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, competenza statale sulla concorrenza
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