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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Regione Marche aveva impugnato la legge n. 117 del 2009 che distaccava sette comuni (Casteldieci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello) per aggregarli alla Regione Emilia-Romagna, lamentando che il suo parere non favorevole non era stato adeguatamente considerato. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo rispettata la procedura prevista dall’art. 132 della Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 132, secondo comma, della Costituzione prevede una procedura aggravata per il distacco di Comuni da una Regione e la loro aggregazione ad altra Regione: è necessario un referendum tra le popolazioni interessate, il parere dei Consigli regionali interessati e un’apposita legge parlamentare. La Regione Marche aveva espresso parere non favorevole al distacco ma il Parlamento aveva approvato la legge di distacco comunque.

La questione di legittimità costituzionale

La legge 3 agosto 2009, n. 117 era censurata dalla Regione Marche in riferimento all’art. 132 della Costituzione e al principio di leale collaborazione (r. ricorsi n. 95 del 2009). La ricorrente sosteneva che il suo parere non favorevole non fosse stato effettivamente considerato nel procedimento parlamentare.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il procedimento previsto dall’art. 132 della Costituzione richiede la previa acquisizione del parere dei Consigli regionali interessati, non che il Parlamento sia vincolato da tale parere. Il parere del Consiglio regionale delle Marche era stato formalmente acquisito e portato all’esame parlamentare. Il principio di leale collaborazione non impone al Parlamento di motivare le ragioni per cui ha disatteso un parere non vincolante delle assemblee regionali.

Il principio

La procedura di modifica territoriale ex art. 132 Cost. richiede l’acquisizione formale dei pareri dei Consigli regionali interessati, ma questi pareri non sono vincolanti per il Parlamento. Il principio di leale collaborazione non obbliga il legislatore nazionale a motivare esplicitamente le ragioni per cui si discosta da un parere regionale non favorevole.

Domande e risposte

Il Parlamento può approvare il distacco di comuni anche contro il parere della Regione?

Sì. Il parere del Consiglio regionale previsto dall’art. 132 della Costituzione è obbligatorio ma non vincolante. Il Parlamento deve acquisirlo ma non è tenuto a seguirlo, potendo legittimamente distaccare i comuni anche in presenza di un parere negativo della Regione cedente.

Il referendum tra le popolazioni interessate era necessario?

Sì. Il procedimento ex art. 132 Cost. richiede un referendum favorevole delle popolazioni dei Comuni interessati. Nel caso di specie il referendum si era tenuto nel dicembre 2006 e aveva dato esito favorevole al distacco con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto.

Cosa si intende per principio di leale collaborazione?

Il principio di leale collaborazione regola i rapporti tra Stato e Regioni e impone a ciascuna parte di agire in modo da non vanificare le prerogative dell’altra. Tuttavia, nel caso di procedure parlamentari, esso non si traduce nell’obbligo di motivare espressamente le ragioni per cui non si è seguito un parere non vincolante di un Consiglio regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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