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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Regione Abruzzo aveva esentato dall’autorizzazione sanitaria gli studi privati medici e odontoiatrici che non intendessero chiedere l’accreditamento istituzionale col SSN. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa norma, perché il d.lgs. n. 502 del 1992 impone l’autorizzazione anche per studi che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche complesse, indipendentemente dall’accreditamento.

Di cosa si tratta

Tutti gli studi medici e odontoiatrici che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche di particolare complessità devono essere autorizzati dalla struttura pubblica competente, previa verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi. La Regione Abruzzo aveva introdotto un’esenzione da questo obbligo per gli studi che non chiedono l’accreditamento col SSN, contrastandosi con la disciplina statale di riferimento.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 19 del 2009 era censurato in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (competenza concorrente in materia di tutela della salute), dal Presidente del Consiglio dei ministri (r. ricorsi n. 103 del 2009).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale. Gli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 stabiliscono come principio fondamentale della legislazione statale che gli studi medici e odontoiatrici, quando attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche complesse, devono essere autorizzati. Questa previsione vale indipendentemente dalla scelta di richiedere o meno l’accreditamento col SSN. La norma regionale, escludendo dall’autorizzazione una categoria di studi sulla base di un criterio (la rinuncia all’accreditamento) estraneo alla ratio della normativa statale, eccedeva la competenza concorrente regionale.

Il principio

Il sistema autorizzatorio delle strutture sanitarie private risponde a esigenze di tutela della salute pubblica e deve essere applicato indipendentemente dalla scelta del soggetto di richiedere o meno l’accreditamento con il SSN. Le Regioni non possono esentare categorie di strutture dall’autorizzazione sulla base di criteri non previsti dalla disciplina statale di principio.

Domande e risposte

Uno studio medico privato deve sempre essere autorizzato?

Non sempre. L’obbligo di autorizzazione scatta quando lo studio è attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche di particolare complessità che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, ai sensi degli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992.

L’esenzione dall’autorizzazione è condizionabile alla rinuncia all’accreditamento?

No. La Corte ha chiarito che l’obbligo autorizzatorio serve a tutelare la sicurezza dei pazienti e vale indipendentemente dalla scelta dello studio di operare o meno in convenzione col SSN. Collegare l’esenzione alla rinuncia all’accreditamento contraddice la ratio della normativa statale.

Cosa si intende per accreditamento istituzionale?

L’accreditamento istituzionale è il riconoscimento da parte della Regione che abilita una struttura sanitaria privata a erogare prestazioni per conto del SSN, ricevendo la relativa remunerazione tariffaria. È distinto dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria, che è preliminare e riguarda tutti gli operatori privati a prescindere dal rapporto col SSN.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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