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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Presidente del Tribunale di Catania aveva sollevato la questione se il diritto al frazionamento dell’ipoteca fondiaria, riconosciuto dalla legge solo al mutuatario, dovesse essere esteso anche al terzo acquirente del bene ipotecato. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Quando un immobile gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario viene frazionato e venduto in più lotti, sorge il problema della suddivisione dell’ipoteca tra le diverse porzioni. L’art. 5, comma 5, della legge n. 175 del 1991 prevedeva il diritto al frazionamento del mutuo in quote e alla correlata suddivisione dell’ipoteca, ma solo su richiesta del mutuatario, non del terzo acquirente dell’immobile ipotecato. Tre persone che avevano acquistato un terreno derivante dal frazionamento di un immobile ipotecato avevano chiesto che fosse disposta anche la suddivisione dell’ipoteca.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 5, comma 5, della legge n. 175 del 1991 era censurato — nella parte in cui non riconosce il diritto al frazionamento dell’ipoteca anche al terzo acquirente del bene ipotecato — in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Catania (r.o. n. 228 del 2009).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel procedimento principale, non chiarendo perché la norma censurata, nella sua formulazione letterale, impedisse di accogliere la domanda degli acquirenti e non fosse possibile un’interpretazione conforme a Costituzione o comunque soddisfacente per le parti.

Il principio

Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve motivare in modo adeguato la rilevanza della questione nel giudizio principale, chiarendo perché la norma censurata sia applicabile e perché non sia possibile un’interpretazione conforme a Costituzione. La carenza di motivazione sulla rilevanza determina la manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Il terzo acquirente di un immobile frazionato ha diritto alla suddivisione dell’ipoteca?

La norma censurata prevedeva il frazionamento solo su richiesta del mutuatario. La questione di costituzionalità sull’estensione al terzo acquirente non è stata esaminata nel merito, per difetto di ammissibilità.

Cos’è il frazionamento dell’ipoteca fondiaria?

Il frazionamento dell’ipoteca consiste nella suddivisione della garanzia ipotecaria che grava su un immobile unitario in più quote corrispondenti alle singole porzioni in cui l’immobile viene diviso. In questo modo, ogni acquirente di un lotto risponde solo della quota di ipoteca proporzionalmente attribuita alla propria porzione.

Perché la manifesta inammissibilità e non la manifesta infondatezza?

La manifesta inammissibilità riguarda difetti processuali della questione (come la carenza di motivazione sulla rilevanza), mentre la manifesta infondatezza attiene al merito. Qui il problema era formale: il giudice non aveva spiegato perché la norma fosse applicabile al caso concreto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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