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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara infondata la tesi della Valle d’Aosta: il territorio di una Regione a statuto speciale non è “costituzionalizzato” dallo statuto speciale in modo tale da impedire l’applicazione dell’art. 132, comma 2, della Costituzione sul distacco di comuni. Il referendum per il distacco del comune di Noasca era legittimamente indetto.

Di cosa si tratta

Il comune di Noasca aveva chiesto, tramite referendum, di distaccarsi dalla Regione Piemonte e aggregarsi alla Valle d’Aosta. La Regione Valle d’Aosta contestò la procedura davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che il proprio territorio fosse “cristallizzato” dallo statuto speciale del 1948 e che qualsiasi modifica richiedesse una legge costituzionale, non una semplice legge ordinaria.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni tra enti: la Regione Valle d’Aosta impugnò l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum, la delibera del Consiglio dei ministri e il d.P.R. del 10 luglio 2006 che indisse il referendum per il distacco del comune di Noasca. Parametri: artt. 6, 57, comma 3, e 116, comma 1, della Costituzione e artt. 1, 44 e 50 dello statuto speciale della Valle d’Aosta.

La decisione della Corte

Infondata. L’art. 132, comma 2, Cost. si applica a tutte le Regioni, incluse quelle a statuto speciale. Lo statuto valdostano non “costituzionalizza” il territorio regionale in modo da impedire distacchi di comuni. La procedura — referendum locale, poi legge dello Stato — rimane quella ordinaria dell’art. 132 Cost. L’assenza del Presidente della Regione dalla seduta del Consiglio dei ministri non viola lo statuto speciale, perché il referendum riguarda l’autonomia della sola comunità locale.

Il principio

L’art. 132, comma 2, della Costituzione consente il distacco di comuni da una Regione e la loro aggregazione a un’altra mediante referendum locale e successiva legge dello Stato. Questo meccanismo si applica anche alle Regioni a statuto speciale: lo statuto speciale non “costituzionalizza” l’intangibilità del territorio regionale.

Domande e risposte

Un comune può davvero “cambiare Regione”?

Sì, è una procedura prevista dalla Costituzione (art. 132, comma 2). Richiede: un referendum tra i cittadini del comune interessato, poi una legge dello Stato. Se la Regione di destinazione è a statuto speciale, la legge deve avere forma costituzionale.

Perché la Valle d’Aosta sosteneva che il suo territorio fosse intangibile?

Perché lo statuto speciale del 1948 descriveva il territorio regionale con riferimento ai comuni della tabella allegata al d.lgs.lgt. n. 545/1945. La Valle d’Aosta interpretava questo come una “cristallizzazione” costituzionale del confine regionale.

Cosa decise poi il Governo dopo questa sentenza?

In casi analoghi (come il distacco del comune di Lamon verso il Trentino), il Governo aveva già riconosciuto che la legge finale di aggregazione a una Regione speciale dovesse essere costituzionale. La sentenza 66/2007 conferma che la procedura referendaria preliminare è invece quella ordinaria dell’art. 132 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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