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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Quattro tribunali chiedevano che, in caso di mutamento del giudice durante il dibattimento, le testimonianze già raccolte fossero leggibili senza dover risentire i testi se una parte lo chiede. La Corte non entra nel merito per difetti procedurali delle ordinanze di rimessione.

Di cosa si tratta

Il principio di immediatezza impone che il giudice che decide abbia assistito all’assunzione delle prove. Quando un giudice viene trasferito o sostituito a dibattimento iniziato, il nuovo giudice deve rinnovare il dibattimento: se una parte lo chiede, i testi già sentiti devono essere riesaminati. Quattro tribunali (Sala Consilina, Latina, Genova x2) ritenevano questa regola irrazionale.

La questione di legittimità costituzionale

Le questioni riguardavano gli artt. 511, 514 e 525 del codice di procedura penale, nella parte in cui — secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 2/1999) — non consentono la lettura diretta delle dichiarazioni testimoniali rese davanti al giudice poi sostituito, quando una parte chiede il riesame. Parametri: artt. 3, 24, 25, 27 e 111 della Costituzione.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità. La Corte riscontra difetti nelle singole ordinanze: carenze di motivazione sulla rilevanza, mancata descrizione della fattispecie concreta, erronea formulazione delle questioni subordinate, o questioni già dichiarate non fondate in precedenza (ordinanze n. 318/1995, n. 240/2003). La questione di fondo sul conflitto tra immediatezza e ragionevole durata del processo non viene esaminata nel merito.

Il principio

Il principio di immediatezza (art. 525, comma 2, c.p.p.) impone che il giudice che delibera la sentenza sia lo stesso che ha assistito al dibattimento. Il suo bilanciamento con l’efficienza processuale è una scelta del legislatore, sindacabile dalla Corte solo per manifesta irragionevolezza.

Domande e risposte

Cosa succede se cambia il giudice a metà del processo penale?

L’art. 525, comma 2, c.p.p. impone la rinnovazione del dibattimento. Se una parte lo chiede, i testimoni devono essere riesaminati. Solo nel caso di incompatibilità sopravvenuta (art. 1, comma 2, d.l. n. 553/1996) il nuovo giudice può utilizzare i verbali già acquisiti.

Questa regola vale anche per il giudice civile?

No: nel processo civile il principio di immediatezza è derogabile. Il giudice istruttore che raccoglie la prova può essere diverso dal collegio che decide, e i verbali delle testimonianze sono utilizzabili senza riesame.

Come è stata poi risolta la questione?

Con la sentenza n. 132 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 190-bis, comma 1-bis, c.p.p. nella parte in cui limitava la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei processi per reati di criminalità organizzata. Il tema del bilanciamento tra immediatezza ed efficienza processuale è rimasto centrale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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