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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La Corte dei conti chiedeva che l’art. 14 del suo regolamento di procedura fosse dichiarato incostituzionale nella parte in cui non consente la difesa piena in taluni giudizi contabili, ma la questione è inammissibile per difetto di legittimazione del rimettente.
Di cosa si tratta
L’art. 14 del regolamento di procedura della Corte dei conti (r.d. n. 1038/1933) disciplina il contraddittorio nei giudizi contabili. La terza sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti ne aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che tale disciplina limitasse eccessivamente le garanzie difensive delle parti.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale, ha sollevato questione sull’art. 14 del regolamento di procedura approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione (diritto di difesa e giusto processo).
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità. La Corte costituzionale richiama la propria precedente ordinanza n. 64 del 2006: la Corte dei conti, sezione giurisdizionale, non è legittimata a sollevare questione di legittimità costituzionale del proprio regolamento di procedura perché il rimettente, nel sollevare la questione, difetterebbe dei requisiti richiesti (si tratta di un vizio procedurale relativo all’ordinanza stessa).
Il principio
Il rimettente deve essere un giudice nel senso costituzionale del termine e deve esercitare una funzione giurisdizionale in senso stretto. L’ordinanza di rimessione deve rispettare tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge n. 87/1953, pena l’inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa è la Corte dei conti?
È un organo costituzionale con funzioni di controllo sulla gestione finanziaria pubblica e funzioni giurisdizionali in materia di contabilità pubblica e responsabilità erariale. Ha sia sezioni di controllo che sezioni giurisdizionali.
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
Qualsiasi giudice, nell’esercizio della funzione giurisdizionale, in qualsiasi stato e grado del procedimento, quando ritiene che una norma applicabile al caso sia incostituzionale e la questione non sia manifestamente infondata.
Perché l’art. 24 della Costituzione tutela il diritto di difesa?
Il diritto di difesa è inviolabile: ogni persona ha diritto di essere assistita da un legale e di poter contraddire le prove che la riguardano. Nel processo contabile (che può portare a condanne pecuniarie ingenti) queste garanzie sono particolarmente rilevanti.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa — inviolabile in ogni stato e grado del procedimento
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo — contraddittorio, terzietà del giudice, ragionevole durata
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.