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La Corte dichiara estinto il processo. Il Governo aveva impugnato una norma della Valle d’Aosta che escludeva gli studenti lavoratori dagli interventi regionali per il diritto allo studio universitario; la Regione ha poi abrogato la norma e il Governo ha rinunciato al ricorso.
Di cosa si tratta
La Regione autonoma Valle d’Aosta, con la legge finanziaria regionale per il 2006/2008, aveva escluso gli studenti lavoratori dagli interventi in materia di diritto allo studio universitario. Il Governo ritenne la norma incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza nell’accesso all’istruzione e per invasione della competenza statale sui livelli essenziali delle prestazioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 11, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 34/2005, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere m) ed n), della Costituzione (livelli essenziali delle prestazioni; norme generali sull’istruzione).
La decisione della Corte
Estinzione del processo. La Regione Valle d’Aosta ha abrogato la norma impugnata con la legge regionale n. 21/2006. Il Governo ha quindi rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative, la rinuncia seguita dall’accettazione comporta l’estinzione del processo.
Il principio
Quando la norma impugnata viene abrogata dal legislatore regionale prima della decisione della Corte, il Governo può rinunciare al ricorso. L’accettazione della rinuncia da parte della Regione estingue il giudizio costituzionale senza pronuncia nel merito.
Domande e risposte
Cosa sono i “livelli essenziali delle prestazioni” (LEP)?
Sono gli standard minimi di servizi e prestazioni che lo Stato garantisce uniformemente su tutto il territorio nazionale in materia di diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.). Le Regioni possono migliorarli ma non ridurli al di sotto della soglia statale.
Le Regioni a statuto speciale possono escludere categorie di studenti dai benefici per il diritto allo studio?
No, se ciò viola i principi generali dettati dalla legge statale n. 390/1991, che garantisce l’accesso ai servizi universitari a tutti gli studenti iscritti nelle università della Regione. I principi di tale legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché la norma impugnata era già stata abrogata e il Governo aveva rinunciato al ricorso. La Corte non può pronunciarsi su norme non più in vigore in un giudizio in via principale in cui il ricorrente ha rinunciato all’impugnazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza — vietate discriminazioni irragionevoli tra cittadini
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.