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La Corte ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Liguria n. 18/2004 sulle discipline bionaturali per il benessere (es. shiatsu, riflessologia, tecniche bioenergetiche). La Regione non può regolare autonomamente le professioni sanitarie non convenzionali: spetta allo Stato individuarle e disciplinarle.
Di cosa si tratta
La Regione Liguria aveva adottato una legge organica per disciplinare le cosiddette “discipline bionaturali per il benessere” (massaggio ayurvedico, shiatsu, riflessologia plantare, tecniche bioenergetiche, ecc.), definendone i requisiti di formazione, i corsi abilitanti e le condizioni di esercizio. Il Presidente del Consiglio ha impugnato l’intera legge.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorrente sosteneva che la legge ligure violasse l’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di “professioni”, che è materia di potestà concorrente: le Regioni possono solo legiferare nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. La Corte aveva già affermato nella sentenza n. 353/2003 che le professioni sanitarie non convenzionali sono di competenza statale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge regionale, nonché in via consequenziale degli artt. 4, 5, 8, 12 e 13. In pratica l’intera legge ligure è stata travolta: la Regione si era sostituita allo Stato nell’individuare e regolare profili professionali in ambito sanitario.
Il principio
L’individuazione e la regolamentazione dei profili e degli ordinamenti didattici delle professioni sanitarie non convenzionali spetta allo Stato, che deve stabilire i principi fondamentali in materia di “professioni” (materia concorrente). Una legge regionale che si sostituisce integralmente a questa disciplina statale è incostituzionale.
Domande e risposte
Le discipline bionaturali sono considerate professioni sanitarie?
Sono figure di confine: non sono professioni sanitarie riconosciute (come fisioterapista o osteopata), ma operano in un ambito contiguo al benessere fisico. La mancata regolazione statale organica ha creato un vuoto normativo che le Regioni hanno cercato di colmare, ma la Corte ha stabilito che spetta allo Stato farlo.
Perché la materia “professioni” è di competenza concorrente?
L’art. 117, terzo comma, Cost. include le “professioni” tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che lo Stato fissa i principi fondamentali (es. requisiti di formazione, albi) e le Regioni possono legiferare nei dettagli applicativi, ma non creare ex novo intere categorie professionali.
Lo Stato ha poi regolato queste discipline?
Nonostante numerosi tentativi legislativi, lo Stato non ha ancora adottato una legge organica sulle professioni sanitarie non convenzionali. Il vuoto normativo persiste, con conseguenze sulla tutela degli utenti e sulla certezza giuridica degli operatori del settore.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di professioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.