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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più commi dell’art. 6 della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, in materia edilizia, dichiarando inammissibile e non fondata la questione su altri profili.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato varie modifiche introdotte dalla Regione Liguria alla propria disciplina dell’attività edilizia (legge reg. n. 16 del 2008), ritenendo che alcune disposizioni invadessero competenze statali o violassero principi di ragionevolezza e buon andamento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 6, in più commi, della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerosi commi dell’art. 6 della legge reg. Liguria n. 12 del 2015 (commi 3, 6, 8, 11, 15, 20 e 21, nei trattini indicati); ha dichiarato inammissibile la questione su parte dei commi 20 e 21 in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; ha dichiarato non fondata la questione sul comma 21, secondo trattino, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.
Il principio
Nella disciplina dell’attività edilizia la Regione deve rispettare i principi fondamentali fissati dalla legge statale e le competenze esclusive statali: le disposizioni che vi derogano sono illegittime, mentre quelle compatibili con i principi statali resistono al sindacato.
Domande e risposte
La Corte ha annullato tutta la norma regionale?
No: ha dichiarato illegittimi diversi commi dell’art. 6, ma ha respinto o ritenuto inammissibili le censure su altri profili.
Chi aveva impugnato la legge?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale, contro la legge della Regione Liguria n. 12 del 2015.
Quali competenze erano in gioco?
Quelle statali esclusive di cui all’art. 117, secondo comma, lettere l) e m), e i principi fondamentali in materia di governo del territorio, terzo comma.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — è il parametro principale: riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia edilizia.
- Art. 3 della Costituzione — evocato sotto il profilo della ragionevolezza di alcune disposizioni.
- Art. 97 della Costituzione — richiamato a tutela del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione.
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