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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più commi dell’art. 6 della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, in materia edilizia, dichiarando inammissibile e non fondata la questione su altri profili.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato varie modifiche introdotte dalla Regione Liguria alla propria disciplina dell’attività edilizia (legge reg. n. 16 del 2008), ritenendo che alcune disposizioni invadessero competenze statali o violassero principi di ragionevolezza e buon andamento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 6, in più commi, della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerosi commi dell’art. 6 della legge reg. Liguria n. 12 del 2015 (commi 3, 6, 8, 11, 15, 20 e 21, nei trattini indicati); ha dichiarato inammissibile la questione su parte dei commi 20 e 21 in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; ha dichiarato non fondata la questione sul comma 21, secondo trattino, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.

Il principio

Nella disciplina dell’attività edilizia la Regione deve rispettare i principi fondamentali fissati dalla legge statale e le competenze esclusive statali: le disposizioni che vi derogano sono illegittime, mentre quelle compatibili con i principi statali resistono al sindacato.

Domande e risposte

La Corte ha annullato tutta la norma regionale?

No: ha dichiarato illegittimi diversi commi dell’art. 6, ma ha respinto o ritenuto inammissibili le censure su altri profili.

Chi aveva impugnato la legge?

Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale, contro la legge della Regione Liguria n. 12 del 2015.

Quali competenze erano in gioco?

Quelle statali esclusive di cui all’art. 117, secondo comma, lettere l) e m), e i principi fondamentali in materia di governo del territorio, terzo comma.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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