Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sull’impugnazione statale di norme della Provincia autonoma di Bolzano in materia di valutazione dei dirigenti sanitari e bilancio. Nessuna decisione è stata presa nel merito.
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva impugnato alcune disposizioni di una legge di variazione di bilancio della Provincia di Bolzano, una delle quali incideva sulla disciplina della nomina, revoca e valutazione dei dirigenti sanitari del servizio sanitario provinciale. Secondo il Governo, queste regole avrebbero dovuto rispettare i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 7, comma 1, e 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 aprile 2019, n. 2, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in relazione tra l’altro all’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 sulla valutazione dei dirigenti sanitari e alle norme statutarie.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi sul merito delle questioni.
Il principio
Il giudizio in via principale si chiude con l’estinzione quando vengono meno, nel corso del processo, le condizioni per una decisione di merito, ad esempio per rinuncia al ricorso o per il sopravvenire di modifiche normative che incidono sulle disposizioni impugnate.
Domande e risposte
La Corte ha valutato la legittimità delle norme provinciali?
No. Il processo si è estinto, quindi non vi è alcuna pronuncia sul merito.
Quali materie erano coinvolte?
La tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica, ambiti di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), oltre al principio di ragionevolezza (art. 3).
Le norme restano in vigore?
L’estinzione non comporta annullamento: la Corte non ha deciso sulla legittimità delle disposizioni, che non sono state dichiarate incostituzionali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Province autonome; tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica (commi 1 e 3)
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