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La legge della Regione Abruzzo che attribuiva al difensore civico regionale il controllo sostitutivo su tutti gli atti obbligatori degli enti locali è stata dichiarata incostituzionale. Il difensore civico non è un organo di governo regionale: il potere sostitutivo deve essere affidato a organi di vertice che assumono piena responsabilità politica, per tutelare l’autonomia costituzionale degli enti locali sostituiti.
Di cosa si tratta
La Regione Abruzzo aveva approvato la legge n. 4 del 2004 disciplinando il controllo sostitutivo regionale sugli atti degli enti locali, affidandolo integralmente al difensore civico regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma sostenendo che violasse i principi costituzionali sull’autonomia degli enti locali e sulla distribuzione delle competenze legislative.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso del Governo censurava l’art. 1 della legge regionale n. 4 del 2004 in riferimento agli artt. 114, 117 secondo comma lettera p), e 120 della Costituzione. In particolare si sosteneva che l’attribuzione del potere sostitutivo al difensore civico regionale — figura non qualificabile come organo di governo — fosse incompatibile con i principi affermati dalla Corte nelle sentenze nn. 43 e 69 del 2004.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale. Il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti, incidendo sull’ordine delle competenze e sull’autonomia costituzionale degli enti, deve essere esercitato da un organo di governo regionale o almeno su decisione di quest’ultimo. Il difensore civico, preposto alla vigilanza sulla legalità amministrativa, non ha questa qualifica.
Il principio
Il potere sostitutivo regionale sugli enti locali può essere previsto dalla legge regionale nelle materie di propria competenza, ma deve essere affidato a un organo di governo della Regione. L’attribuzione a soggetti diversi — come il difensore civico — è costituzionalmente illegittima perché non garantisce la responsabilità politica che la Costituzione richiede per interventi così incisivi sull’autonomia locale.
Domande e risposte
Può la Regione esercitare poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali?
Sì, ma solo nelle materie di propria competenza legislativa, in via eccezionale, e affidando il potere a un organo di governo regionale o subordinandone l’esercizio a una decisione di quest’ultimo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.
Perché il difensore civico non può esercitare il potere sostitutivo?
Perché non è un organo di governo: è una figura preposta alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e al controllo della legalità amministrativa, non titolare di determinazioni di politica generale né della relativa responsabilità politica.
Cosa accade se la norma regionale viola questi principi?
Viene dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte, con effetti erga omnes: la norma cessa di produrre effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.
Norme collegate
- Art. 114 della Costituzione — equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali nel sistema delle autonomie
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province
- Art. 120 della Costituzione — principio di leale collaborazione e potere sostitutivo
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