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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per contestazione possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova dei fatti affermati. Analoghe questioni erano state già scrutinate e dichiarate infondate con l’ordinanza n. 36 del 2002.
Di cosa si tratta
Il codice di procedura penale prevede che durante il dibattimento, quando un testimone rende dichiarazioni difformi da quelle rese in precedenza nelle indagini, il pubblico ministero o la difesa possano contestargli le dichiarazioni precedenti. La questione era se tali dichiarazioni contestate potessero essere acquisite come prova dei fatti in esse affermati, oppure servissero solo a valutare la credibilità del testimone. I Tribunali di Rossano, Castrovillari e il Tribunale militare di Torino avevano dubitato della costituzionalità della norma vigente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Rossano, il Tribunale di Castrovillari e il Tribunale militare di Torino hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 111, primo e quarto comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per la contestazione possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova dei fatti affermati.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza di tutte le questioni, ritenendole sostanzialmente identiche a quelle già scrutinate con l’ordinanza n. 36 del 2002. In quella pronuncia la Corte aveva già rimarcato che l’art. 111 Cost. ha espressamente attribuito risalto costituzionale al principio del contraddittorio e alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti: le dichiarazioni raccolte fuori dal dibattimento non possono, di regola, valere come prova dei fatti.
Il principio
Il principio del contraddittorio nella formazione della prova, sancito dall’art. 111, quarto comma, della Costituzione, impedisce che dichiarazioni rese fuori dal dibattimento — e utilizzate in contestazione — acquisiscano automaticamente valore di prova dei fatti affermati. La regola è la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti.
Domande e risposte
Cosa sono le contestazioni dibattimentali?
Le contestazioni dibattimentali avvengono quando il pubblico ministero o la difesa, nel corso dell’esame di un testimone, gli contestano dichiarazioni rese in precedenza che risultino difformi da quelle rese in udienza. L’art. 500 c.p.p. ne disciplina le modalità.
Le dichiarazioni contestate diventano prova?
No, secondo la regola generale dell’art. 500, comma 2, c.p.p.: le dichiarazioni precedenti lette in contestazione possono essere utilizzate solo per valutare la credibilità del teste, non come prova dei fatti in esse affermati. Fanno eccezione le ipotesi tassativamente previste dalla legge (es. dichiarazioni rese in stato di coercizione).
Come ha influito la riforma dell’art. 111 Cost. sul sistema probatorio?
La legge costituzionale n. 2 del 1999 ha costituzionalizzato il principio del contraddittorio nella formazione della prova, rendendo regola generale ciò che prima era solo scelta codicistica. Ciò ha consolidato la limitazione dell’uso probatorio delle dichiarazioni predibattimentali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, parametro della questione
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e contraddittorio nella formazione della prova, parametro centrale
- Art. 112 della Costituzione — Obbligatorietà dell’azione penale, parametro della questione
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