Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 237/1998 in materia di reddito minimo di inserimento. Il GUP del Tribunale di Crotone contestava il requisito patrimoniale negativo per l’accesso al beneficio, ma la questione era formulata in modo ambiguo e il rimettente non aveva tentato un’interpretazione adeguatrice della norma.
Di cosa si tratta
Il decreto legislativo n. 237 del 1998 aveva introdotto, in via sperimentale in alcune aree del Paese, l’istituto del reddito minimo di inserimento (RMI): un sussidio per le persone in condizione di povertà. Fra i requisiti di accesso figurava non solo un reddito inferiore a una certa soglia, ma anche l’assenza di patrimonio mobiliare e immobiliare (con alcune eccezioni). Il GUP di Crotone, in un procedimento penale per una condotta connessa a tale disciplina, ha dubitato della costituzionalità del requisito patrimoniale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Crotone ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 237/1998, nella parte in cui — ai fini dell’accesso al RMI — non considera i redditi ricavati dai beni patrimoniali ai fini della soglia reddituale e, in alternativa, non prevede un limite congruo al valore economico del patrimonio oltre il quale scatta l’esclusione dal beneficio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. La questione era formulata in modo «ambiguo ed ancipite»: da un lato si chiedeva di considerare i redditi dei beni patrimoniali nella soglia reddituale, dall’altro — in alternativa — di prevedere un limite congruo al patrimonio. Inoltre il rimettente non aveva sperimentato una possibile interpretazione adeguatrice della norma, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale costante.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale formulata in modo ambiguo o alternativo, senza che il rimettente abbia preventivamente tentato di risolvere il dubbio interpretativo in via ermeneutica, è manifestamente inammissibile. Il giudice ha l’obbligo di esperire il tentativo di interpretazione adeguatrice prima di investire la Corte.
Domande e risposte
Che cos’è il reddito minimo di inserimento?
Il reddito minimo di inserimento (RMI) era un sussidio sperimentale introdotto dal d.lgs. n. 237/1998 per persone in condizione di povertà grave, inteso a favorirne il reinserimento sociale e lavorativo. Era riservato a chi avesse redditi e patrimonio al di sotto di determinate soglie.
Il possesso di beni patrimoniali esclude automaticamente dal RMI?
Secondo il testo dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 237/1998, la presenza di un patrimonio mobiliare o immobiliare (al di là dell’abitazione principale entro certi limiti) escludeva dall’accesso al beneficio, indipendentemente dal reddito prodotto da tali beni.
Perché la Corte non ha esaminato il merito della questione?
Perché il rimettente aveva formulato la censura in modo alternativo e contraddittorio, senza scegliere una precisa soluzione interpretativa o normativa da proporre alla Corte. Una questione «a più facce» non è ammissibile davanti alla Corte costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.