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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 147, secondo comma, della legge notarile (legge n. 89 del 1913), che prevede la destituzione del notaio in caso di reiterazione di determinati illeciti disciplinari.
Di cosa si tratta
Un notaio era stato destituito perché, dopo due precedenti condanne disciplinari per non aver versato all’erario somme ricevute dai clienti per registrazione e trascrizione di atti, era incorso in un’ulteriore violazione, che la legge sanziona con la destituzione.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezione seconda civile, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 147, secondo comma, della legge n. 89 del 1913, come sostituito dal d.lgs. n. 249 del 2006.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 147, secondo comma, della legge notarile, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il principio
La previsione della destituzione del notaio in caso di reiterazione di gravi illeciti disciplinari non viola il principio di uguaglianza né il diritto di difesa, trattandosi di una risposta proporzionata alla particolare delicatezza della funzione notarile.
Domande e risposte
La norma sulla destituzione del notaio è stata cancellata?
No: la Corte ha dichiarato non fondate le questioni, confermando l’art. 147, secondo comma, della legge notarile.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Chi aveva sollevato le questioni?
La Corte di cassazione, sezione seconda civile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
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