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La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sull’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017 (consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento), nella parte relativa ai poteri dell’amministratore di sostegno sul rifiuto dei trattamenti sanitari.

Di cosa si tratta

La legge n. 219 del 2017 disciplina il consenso informato e le DAT (disposizioni anticipate di trattamento). La questione riguardava i poteri dell’amministratore di sostegno nel prestare o rifiutare il consenso a trattamenti sanitari per conto della persona assistita che non sia in grado di autodeterminarsi.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudice tutelare del Tribunale ordinario di Pavia sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento delle associazioni Unione Giuristi Cattolici Italiani (sezioni di Piacenza e di Pavia) e non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017.

Il principio

La disciplina dei commi 4 e 5 dell’art. 3 della legge n. 219 del 2017 sui poteri dell’amministratore di sostegno in materia di consenso ai trattamenti sanitari non contrasta con i principi costituzionali invocati: il sistema assicura comunque la tutela della persona attraverso l’intervento del giudice tutelare.

Domande e risposte

L’amministratore di sostegno può rifiutare i trattamenti per l’assistito?

La legge n. 219 del 2017, ritenuta legittima dalla Corte, disciplina questi poteri prevedendo, nei casi di contrasto, l’intervento del giudice tutelare a garanzia della persona.

La legge sul biotestamento è rimasta in vigore?

Sì. La Corte ha respinto le questioni, lasciando in vigore l’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017.

Perché l’intervento delle associazioni è stato dichiarato inammissibile?

Le associazioni intervenute non erano parti del giudizio principale e non avevano i requisiti per intervenire nel giudizio costituzionale.

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