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Con l’ordinanza n. 145 del 2019 la Corte costituzionale corregge un’omissione materiale contenuta nella propria sentenza n. 43 del 2019, integrando alcune parole nella motivazione senza modificarne il contenuto sostanziale.
Di cosa si tratta
Talvolta, dopo il deposito di una sentenza, emergono semplici errori o omissioni materiali nel testo (refusi, parole mancanti). La Corte può correggerli con un’apposita ordinanza, senza riaprire la decisione già assunta.
La questione di legittimità costituzionale
Si tratta di un procedimento di correzione di errore materiale relativo alla sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2019: non vi è un nuovo giudizio di legittimità costituzionale né una nuova norma impugnata.
La decisione della Corte
La Corte ha disposto che nella sentenza n. 43 del 2019 sia corretta l’omissione materiale, aggiungendo, al quarto capoverso del punto 2.2. del Considerato in diritto, le parole «e che il Governo» dopo le parole «(secondo comma),» e prima delle parole «è rappresentato e difeso».
Il principio
Gli errori e le omissioni puramente materiali presenti nelle decisioni della Corte possono essere corretti con ordinanza, senza incidere sul contenuto sostanziale della pronuncia.
Domande e risposte
Cosa è stato deciso con questa ordinanza?
La Corte ha corretto un’omissione materiale nella sentenza n. 43 del 2019, aggiungendo alcune parole mancanti nella motivazione.
È cambiato il contenuto della sentenza n. 43 del 2019?
No. Si tratta di una semplice correzione materiale che non modifica la sostanza della decisione.
Perché serve un’ordinanza per correggere un refuso?
Perché le decisioni della Corte fanno fede nel testo depositato: ogni correzione, anche materiale, viene formalizzata con un provvedimento.
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