Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale dichiara illegittime alcune disposizioni delle leggi della Regione Campania n. 20 del 2002 e n. 25 del 2003 in materia di personale, che incidevano sull’art. 58 della legge reg. n. 10 del 2001 sulla finanza regionale.

Di cosa si tratta

La Regione Campania aveva modificato, con norme del 2002 e del 2003, la disciplina sul personale contenuta in una precedente legge di finanza regionale. La questione è stata sollevata dalla Corte dei conti nell’ambito del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, sollevava la questione nell’ambito del giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione (esercizi 2015 e 2016), impugnando l’art. 2 della legge reg. Campania n. 20 del 2002 e l’art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 25 del 2003, nella parte in cui incidono sull’art. 58 della legge reg. n. 10 del 2001.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Campania n. 20 del 2002 (nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell’art. 58 della legge reg. n. 10 del 2001) e dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 25 del 2003 (nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58).

Il principio

Le norme regionali sul personale che incidono sull’equilibrio della finanza regionale, in contrasto con i vincoli costituzionali, sono illegittime: il giudizio di parificazione dei rendiconti può essere la sede in cui la questione viene sollevata.

Domande e risposte

Quali norme campane sono state annullate?

L’art. 2 della legge reg. Campania n. 20 del 2002 e l’art. 1, comma 1, della legge reg. n. 25 del 2003, nelle parti che modificavano l’art. 58 della legge reg. n. 10 del 2001.

Chi ha sollevato la questione?

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, nell’ambito del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali.

Cos’è il giudizio di parificazione?

È il controllo con cui la Corte dei conti verifica la regolarità dei rendiconti della Regione; in tale sede può sollevare questioni di legittimità costituzionale.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.