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La Corte costituzionale dichiara illegittime diverse disposizioni della legge della Regione Valle d’Aosta n. 3 del 2018 (legge europea regionale 2018) in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), perché in contrasto con la disciplina statale e con i vincoli derivanti dalla direttiva UE.
Di cosa si tratta
La Valle d’Aosta aveva recepito, con una propria legge europea regionale, la disciplina sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) modificando soglie e procedure. La materia ambientale è però riservata allo Stato, che attua le direttive UE fissando standard uniformi: la Regione non può discostarsene.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava gli artt. 10, 12, 13 e 16, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 20 marzo 2018, n. 3 (legge europea regionale 2018), nonché gli Allegati A e B, in attuazione della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione di impatto ambientale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 10, 12 e 13 della legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2018 e dell’art. 16, comma 1, e dell’Allegato A (limitatamente a numerosi punti specifici degli Allegati A e B ivi indicati).
Il principio
Nell’attuazione delle direttive europee in materia ambientale, riservata allo Stato che fissa livelli uniformi di tutela, la Regione non può introdurre soglie e procedure di VIA difformi: le norme regionali in contrasto sono illegittime.
Domande e risposte
Quali norme valdostane sono state annullate?
Gli artt. 10, 12 e 13 della legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2018, l’art. 16, comma 1, e l’Allegato A, limitatamente ai numerosi punti indicati negli Allegati A e B.
Perché la Regione non poteva modificare la disciplina della VIA?
Perché la tutela dell’ambiente e l’attuazione delle direttive UE in materia sono riservate allo Stato, che fissa standard uniformi non derogabili dalle Regioni.
Cosa c’entra la direttiva 2014/52/UE?
È la direttiva europea sulla valutazione di impatto ambientale che la legge regionale intendeva attuare, ma in modo difforme dalla disciplina statale di recepimento.
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