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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni sulla legge veneta che consentiva ampliamenti in deroga ai limiti di altezza degli edifici. Il giudizio principale verteva su un altro profilo della norma.
Di cosa si tratta
Una legge della Regione Veneto consentiva, per riqualificare il tessuto edilizio e ridurre il consumo di suolo, ampliamenti e ricostruzioni con un aumento dell’altezza fino al 40 per cento, anche in deroga ai limiti del d.m. n. 1444 del 1968. Nel giudizio principale si discuteva però di come calcolare quel 40 per cento, non della deroga ai limiti statali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione sull’art. 9, comma 8-bis, della legge reg. Veneto n. 14 del 2009, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l) («ordinamento civile»), e terzo comma («governo del territorio»), della Costituzione, lamentando il contrasto con i limiti inderogabili di altezza fissati a livello statale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni per carenza di motivazione sulla rilevanza. Nel giudizio a quo si discuteva soltanto di cosa si dovesse intendere per «edificio esistente» su cui calcolare l’aumento, non del fatto che l’intervento fosse stato autorizzato in deroga ai limiti di altezza: profilo, quest’ultimo, su cui si appuntavano invece le censure.
Il principio
La questione di legittimità è inammissibile quando il giudice rimettente non dimostra che la norma censurata, nel profilo contestato, è effettivamente rilevante per decidere il giudizio principale. La censura deve riguardare un aspetto realmente controverso nella causa.
Domande e risposte
Cosa significa «rilevanza» della questione?
È il requisito per cui la norma sospettata di incostituzionalità deve servire effettivamente a decidere la causa pendente davanti al giudice che la solleva.
Perché la questione è stata respinta in rito?
Perché la lite riguardava il metodo di calcolo dell’altezza, mentre la censura colpiva la deroga ai limiti statali, profilo non in discussione nel processo.
La norma veneta è ancora in vigore?
È stata abrogata nel 2019, ma continua ad applicarsi agli interventi avviati entro il 31 marzo 2019; la Corte non ne ha comunque deciso il merito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze, materie «governo del territorio» e «ordinamento civile».
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.