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La Corte costituzionale ha salvato la legge della Regione Basilicata che riserva i finanziamenti contro bullismo e cyberbullismo alle associazioni iscritte nel registro regionale. La norma, correttamente interpretata, non esclude le associazioni nazionali presenti sul territorio.
Di cosa si tratta
La Basilicata finanzia programmi contro il bullismo e il cyberbullismo destinandoli ad associazioni con esperienza nel campo del disagio minorile, iscritte nel registro regionale del volontariato e della promozione sociale. Lo Stato temeva che fossero escluse le associazioni iscritte solo nel registro nazionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4 della legge reg. Basilicata n. 43 del 2018, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando una discriminazione a danno delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale ma con le stesse finalità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disciplina sulle associazioni di promozione sociale prevede un collegamento automatico tra registri regionali e nazionale: le articolazioni locali e i circoli affiliati alle associazioni nazionali rientrano comunque tra i beneficiari. Restano escluse solo le associazioni che non svolgono alcuna attività nel territorio della Basilicata, scelta non irragionevole.
Il principio
È legittima e non discriminatoria la scelta del legislatore regionale di privilegiare, per i finanziamenti locali, le associazioni che hanno maturato esperienza certificata sul territorio regionale, anche come articolazioni di realtà nazionali, in funzione della maggiore efficacia dell’intervento.
Domande e risposte
Le associazioni nazionali sono escluse dai fondi?
No: se hanno articolazioni locali o circoli affiliati in Basilicata accedono ai finanziamenti come quelle iscritte nel registro regionale.
Chi resta fuori?
Solo le associazioni che non svolgono alcuna attività, neppure tramite articolazioni locali, nel territorio della Regione.
Perché la scelta non è discriminatoria?
Perché valorizza l’esperienza concreta sul territorio, coerente con l’obiettivo di contrastare il fenomeno a livello locale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e non discriminazione, unico parametro invocato.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.