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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il processo si estingue per rinuncia al ricorso. Il Governo aveva impugnato la legge della Regione Liguria che autorizzava il prelievo venatorio in deroga dello storno per la stagione 2006/2007 ai sensi della direttiva uccelli 79/409/CEE. La legge regionale è stata poi abrogata dalla stessa Regione e il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia all’impugnativa, accettata dalla Regione: la Corte dichiara estinto il processo.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, aveva attivato la deroga prevista dall’art. 9, comma 1, lett. a), terzo alinea, della direttiva 79/409/CEE (direttiva uccelli), autorizzando il prelievo venatorio in deroga degli storni (Sturnus vulgaris) per la stagione 2006-2007 al fine di prevenire gravi danni alle colture olivicole. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge per violazione delle norme comunitarie sui presupposti delle deroghe alla tutela degli uccelli selvatici.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: legge Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36 (deroga caccia storno stagione 2006/2007). Parametri: artt. 10, 113 e 117, commi 1 e 2, lett. s), Cost. (diritto comunitario e tutela dell’ambiente come materia di competenza esclusiva statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara estinto il processo. La Regione Liguria ha abrogato la legge regionale n. 36/2006 con la legge n. 4/2007; il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia al ricorso il 30 marzo 2007 e la Giunta regionale ligure ha accettato la rinuncia il 5 dicembre 2007. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative, la rinuncia seguita dall’accettazione della controparte produce l’estinzione del processo.

Il principio

Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente (Presidente del Consiglio) seguita dall’accettazione della Regione convenuta produce l’estinzione del processo, senza pronuncia nel merito sulla legittimità costituzionale della norma impugnata.

Domande e risposte

Perché il Governo ha rinunciato al ricorso contro la legge sulla caccia allo storno?

Perché la Regione Liguria aveva già abrogato la legge contestata con la legge n. 4/2007, rimuovendo la stagione venatoria in deroga 2006/2007; venuti meno gli effetti pratici della norma, il Governo non aveva più interesse a proseguire il giudizio.

Cosa prevede la direttiva «uccelli» sulle deroghe alla caccia?

L’art. 9 della direttiva 79/409/CEE (ora 2009/147/CE) consente deroghe alle norme di protezione degli uccelli selvatici, tra l’altro per prevenire gravi danni alle colture, solo se non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e nel rispetto di condizioni e limiti precisi fissati dalla direttiva stessa.

L’estinzione del processo equivale a un proscioglimento della legge regionale?

No: significa semplicemente che la Corte non ha esaminato il merito. La conformità o meno della legge abrogata alla Costituzione rimane una questione aperta dal punto di vista giuridico, anche se priva di conseguenze pratiche.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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