Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Un imputato che ha patteggiato la pena senza rendere dichiarazioni nel proprio procedimento può essere obbligato a testimoniare sui medesimi fatti in un processo successivo a carico di coimputati. La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 197-bis, comma 4, c.p.p.: le garanzie del testimone assistito e altre norme del sistema proteggono adeguatamente il soggetto interessato.

Di cosa si tratta

Nel corso di un giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Imperia era chiamato ad ascoltare come teste un soggetto che aveva in precedenza patteggiato la pena per i medesimi fatti, senza rendere alcuna dichiarazione nel proprio procedimento. L’art. 197-bis, comma 4, c.p.p. (introdotto dalla legge n. 63/2001) esenta dall’obbligo di testimoniare solo chi aveva reso dichiarazioni nel proprio processo e patteggiato successivamente: chi aveva taciuto non aveva il medesimo esonero.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 197-bis, comma 4, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il testimone non possa essere obbligato a deporre sui fatti oggetto di una sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti, quando nel procedimento egli aveva taciuto o negato la propria responsabilità. Parametri: artt. 3 e 24, comma 2, Cost. Giudice rimettente: GUP del Tribunale di Imperia.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. Il sistema offre adeguate garanzie al soggetto che in tale posizione è chiamato a testimoniare: le regole del «testimone assistito» (art. 197-bis c.p.p.), il diritto di non rispondere su fatti dai quali potrebbe emergere una propria responsabilità (art. 198, comma 2, c.p.p.) e le garanzie sul segreto professionale (art. 384 c.p.) assicurano un equilibrio costituzionalmente adeguato tra l’obbligo di testimoniare e la tutela del testimone.

Il principio

Chi ha patteggiato la pena e viene poi chiamato a testimoniare come testimone assistito gode delle garanzie specifiche di quella posizione processuale, incluso il diritto di non rispondere su fatti potenzialmente autoincriminanti: il sistema è costituzionalmente adeguato anche quando il soggetto aveva precedentemente taciuto nel proprio procedimento.

Domande e risposte

Cos’è il «testimone assistito»?

Il soggetto che, già imputato in un procedimento connesso o collegato, ha definito la propria posizione con una sentenza irrevocabile e viene poi chiamato a testimoniare su quei fatti in un procedimento a carico di altri: ha diritto di essere assistito da un difensore e non può essere costretto a rendere dichiarazioni auto-incriminanti.

Cosa cambia se nel proprio processo il soggetto aveva taciuto invece di confessare?

Secondo la Corte, nulla di costituzionalmente rilevante: le garanzie del testimone assistito operano indipendentemente dall’atteggiamento tenuto nel procedimento precedente. L’art. 198, comma 2, c.p.p. preserva il diritto al silenzio sui fatti auto-incriminanti anche in sede testimoniale.

L’obbligo di deporre non viola il diritto di difesa di chi ha patteggiato?

No, secondo la Corte: la sentenza di patteggiamento ha già definito la posizione dell’imputato; nei confronti di altri imputati egli è terzo rispetto al processo e il suo obbligo testimoniale non mette a rischio i diritti acquisiti con la propria sentenza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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