Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte d’appello di Palermo aveva sollevato questioni sull’art. 10, comma 4, della legge Pecorella (n. 46/2006) in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Nel frattempo la Corte aveva già dichiarato l’incostituzionalità delle norme correlate con le sentenze nn. 26 e 320 del 2007: gli atti vengono restituiti al giudice rimettente per riesaminare la rilevanza della questione.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Palermo era chiamata a esaminare una questione relativa all’art. 10, comma 4, della legge n. 46/2006 (legge Pecorella), che disciplinava l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento nella fase transitoria. La questione riguardava specificamente il caso in cui una sentenza di condanna di appello (che aveva riformato un’assoluzione) fosse stata annullata dalla Cassazione con rinvio: il PM non poteva appellare il nuovo proscioglimento neppure quando la Corte d’appello aveva già ammesso una prova decisiva.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 10, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Pecorella), nella parte in cui rendeva inammissibile l’appello del PM anche quando la Corte aveva ammesso una prova decisiva ex art. 603 c.p.p. Parametro: art. 3 Cost. Giudice rimettente: Corte d’appello di Palermo.

La decisione della Corte

La Corte restituisce gli atti alla Corte d’appello di Palermo. Nel frattempo erano intervenute le sentenze nn. 26 e 320 del 2007, con le quali la Corte aveva dichiarato incostituzionali rispettivamente l’art. 1 (che modificava l’art. 593 c.p.p. escludendo l’appello del PM contro le sentenze dibattimentali di proscioglimento) e l’art. 2 (che modificava l’art. 443 c.p.p. escludendo l’appello del PM in giudizio abbreviato) della legge n. 46/2006. Tali pronunce potrebbero incidere sulla rilevanza della questione proposta; il giudice rimettente deve verificarlo.

Il principio

Quando la Corte ha già deciso su norme correlate a quella oggetto di una questione ancora pendente, è necessario restituire gli atti al giudice rimettente affinché valuti se le pronunce sopravvenute abbiano modificato la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

Domande e risposte

Cosa aveva stabilito la legge Pecorella sull’appello del PM?

Aveva introdotto il principio generale dell’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, con eccezione limitata ai casi di nuova prova decisiva sopravvenuta; aveva anche disciplinato il regime transitorio per i processi in corso.

Perché la sentenza n. 26/2007 è rilevante per questa questione?

Perché aveva dichiarato incostituzionale l’art. 1 della legge Pecorella (che modificava l’art. 593 c.p.p.) e il correlato art. 10, comma 2, nella parte transitoria; la Corte di Palermo doveva verificare se quella pronuncia eliminasse il problema giuridico che aveva giustificato la rimessione.

La restituzione degli atti ha un termine?

No: il giudice rimettente deve valutare entro un termine ragionevole se riproporre la questione o definire diversamente il giudizio alla luce dello ius superveniens.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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