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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte d’appello minorile di Trieste aveva impugnato l’art. 593 c.p.p. (nella versione Pecorella) e l’art. 10 della legge n. 46/2006, ma nel giudizio a quo si doveva applicare l’art. 443 c.p.p. (giudizio abbreviato), non l’art. 593. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per aberratio ictus: il rimettente ha colpito la norma sbagliata.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Trieste, sezione per i minorenni, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 593 c.p.p. – come modificato dall’art. 1 della legge Pecorella – e sull’art. 10 della stessa legge, sostenendo che il divieto di appello del PM contro le sentenze di proscioglimento violasse gli artt. 3 e 111 Cost. Tuttavia, il processo a quo si era svolto con il rito abbreviato (giudizio speciale), cui si applica l’art. 443 c.p.p. (che disciplina le impugnazioni nel giudizio abbreviato), non l’art. 593 (che riguarda l’appello in via ordinaria).

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 593 c.p.p. come sostituito dall’art. 1 della legge n. 46/2006, e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3 e 111 Cost. Giudice rimettente: Corte d’appello di Trieste, sezione per i minorenni.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per aberratio ictus. La Corte rimettente avrebbe dovuto colpire l’art. 443 c.p.p. (che disciplinava l’inappellabilità nel rito abbreviato) e il correlato art. 2 della legge n. 46/2006, non l’art. 593 c.p.p. e l’art. 10 relativo al regime transitorio per i procedimenti ordinari. L’erronea individuazione della norma oggetto di censura rende la questione inammissibile.

Il principio

L’inesatta individuazione della norma processuale da applicare nel giudizio a quo – il cosiddetto fenomeno dell’aberratio ictus – determina la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per costante giurisprudenza della Corte.

Domande e risposte

Cosa è l’aberratio ictus nel giudizio incidentale di costituzionalità?

È il vizio che si ha quando il giudice rimettente impugna una norma diversa da quella che deve effettivamente applicare nel giudizio a quo: la questione è inammissibile perché la norma censurata non è rilevante nel processo di provenienza.

Quale norma avrebbe dovuto impugnare la Corte di Trieste?

L’art. 443 c.p.p. (inappellabilità nel giudizio abbreviato) e il correlato art. 2 della legge n. 46/2006, poi effettivamente dichiarati incostituzionali dalla Corte con la sentenza n. 320/2007.

L’errore del rimettente è rimediabile?

Sì: il giudice può sollevare nuovamente la questione indicando correttamente la norma da applicare, a condizione che il giudizio a quo non sia ancora definito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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