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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme della Provincia autonoma di Bolzano che condizionano l’ammissibilità delle domande di derivazione idrica a scopo idroelettrico (fino a 3 MW) alla previa disponibilità delle aree. Le norme non violano i parametri comunitari né l’art. 117 Cost.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Bolzano aveva stabilito con la legge n. 2/2010 che le domande di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale media fino a 3 MW fossero dichiarate inammissibili se non corredate del titolo di disponibilità delle aree. Una norma successiva (L. prov. n. 15/2011) aveva qualificato di pubblica utilità le opere con potenza superiore a 3 MW. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva sollevato questioni di legittimità in dieci giudizi collegati.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha sollevato questione di legittimità degli artt. 10, comma 1, e 11 della L. prov. Bolzano n. 2/2010, e dell’art. 24, comma 1, della L. prov. n. 15/2011, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost., nonché agli artt. 34, 49 e 56 TFUE e alle direttive comunitarie 2003/54/CE e 2001/77/CE. La questione riguardava la libertà di stabilimento e la promozione delle energie rinnovabili.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato: 1) inammissibile la questione sull’art. 11 per difetto di rilevanza; 2) inammissibili le questioni relative a parametri comunitari, per erronea evocazione degli stessi; 3) non fondate le questioni relative agli artt. 10, comma 1, e 24, comma 1, in riferimento ad artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost. La previsione della disponibilità delle aree come requisito di ammissibilità costituisce una ragionevole condizione procedurale rimessa alla competenza provinciale in materia di acque pubbliche.

Il principio

Le province autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di acque pubbliche, possono legittimamente richiedere la previa disponibilità delle aree come presupposto di ammissibilità delle domande di concessione idrica, senza che ciò integri una violazione delle libertà economiche costituzionali o dei principi comunitari sulle energie rinnovabili.

Domande e risposte

Le Province autonome possono disciplinare le derivazioni idriche?

Sì. Le Province autonome di Trento e Bolzano dispongono di competenze legislative primarie in materia di acque pubbliche in virtù dei rispettivi Statuti speciali, nei limiti dei principi fondamentali dell’ordinamento e delle norme comunitarie.

Perché la questione relativa all’art. 11 è stata dichiarata inammissibile?

Perché il rimettente non aveva adeguatamente dimostrato la rilevanza della norma nei giudizi a quibus: la questione risultava ipotetica rispetto all’oggetto del contendere in ciascun procedimento.

Cosa cambia per chi vuole realizzare un impianto idroelettrico in Alto Adige?

Chi presenta domanda di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico (fino a 3 MW) deve allegare sin dall’inizio il titolo attestante la disponibilità delle aree necessarie per gli impianti. La mancanza del titolo determina l’inammissibilità della domanda.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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