Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1-3, del decreto-legge n. 1/2012 (c.d. «decreto liberalizzazioni») che ha abrogato le tariffe professionali. Il Tribunale di Napoli non aveva sufficientemente motivato la rilevanza, e la norma intertemporale aveva già rimediato alla situazione di «blocco» lamentata.

Di cosa si tratta

L’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (decreto liberalizzazioni), convertito dalla L. n. 27/2012, ha abolito le tariffe delle professioni regolamentate nel settore ordinistico e ha previsto che il compenso del professionista fosse determinato in base a parametri ministeriali. In fase di conversione è stato aggiunto un comma 3, che ha stabilito la prosecuzione delle vecchie tariffe fino all’adozione dei nuovi parametri ministeriali. Due tribunali avevano sollevato questioni durante il periodo di transizione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questione di legittimità dell’art. 9, commi 1 e 2, del d.l. n. 1/2012, per «contrasto con i principi costituzionali» non altrimenti specificati. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha impugnato il comma 3, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 24, 101, 107, 111 e 117 Cost. Entrambi lamentavano l’impossibilità di liquidare le spese processuali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato riuniti i giudizi e ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni: quella del Tribunale di Napoli per genericità assoluta dei parametri evocati; quelle del Tribunale di Nocera Inferiore perché la norma intertemporale introdotta dalla L. n. 27/2012 aveva già rimediato alla situazione di blocco lamentata, e i nuovi parametri ministeriali erano stati nel frattempo adottati (d.m. 20 luglio 2012).

Il principio

La sopravvenuta adozione dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi professionali, e la norma intertemporale che aveva mantenuto le vecchie tariffe durante la vacatio, rendono prive di oggetto attuale le questioni di legittimità sollevate sul regime transitorio delle tariffe abolite.

Domande e risposte

Le tariffe forensi sono ancora obbligatorie?

No. L’art. 9 del d.l. n. 1/2012 le ha abrogate. Il compenso dell’avvocato è oggi libero e può essere liquidato dal giudice in base ai parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (e successive modificazioni).

Cosa è la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale?

La Corte la pronuncia quando la questione presenta vizi formali o sostanziali talmente evidenti da non richiedere approfondita trattazione: ad esempio per mancata indicazione del parametro costituzionale, per difetto di rilevanza manifesta, o per sopravvenuta perdita dell’oggetto.

Chi fissa oggi i parametri per la liquidazione delle spese legali?

Il Ministro della giustizia, con decreto ministeriale sentiti i Consigli dell’ordine forense. Il d.m. 55/2014, più volte aggiornato, è il riferimento per la liquidazione giudiziale degli onorari degli avvocati.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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