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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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L’ordinanza n. 136/2006 della Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso una delibera legislativa regionale in materia di concessioni demaniali marittime, poiché la delibera non è stata promulgata.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato aveva impugnato l’art. 1, comma 1, lett. e), di una delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana riguardante le concessioni di beni demaniali marittimi, ritenendola in contrasto con gli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione e con lo Statuto della Regione siciliana. Successivamente, la delibera non è stata promulgata, determinando la cessazione della materia del contendere.

La questione di legittimità costituzionale

Era in discussione l’art. 1, comma 1, lett. e), della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana (d.d.l. n. 988/2005) sulle concessioni di beni demaniali marittimi, impugnata in riferimento agli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione e agli artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la delibera legislativa regionale impugnata non è stata promulgata e la questione è divenuta priva di oggetto.

Il principio

Quando la norma impugnata non è promulgata e quindi non entra in vigore, la questione di legittimità costituzionale perde il suo oggetto e la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.

Domande e risposte

Cosa aveva impugnato il Commissario dello Stato?

Aveva impugnato una delibera dell’Assemblea regionale siciliana sulle concessioni demaniali marittime, lamentando la violazione del principio di uguaglianza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Perché la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere?

Perché la delibera legislativa impugnata non è stata promulgata: senza promulgazione non vi è una legge in senso formale e il ricorso perde il suo oggetto.

Quali parametri costituzionali erano invocati?

Gli artt. 3 (uguaglianza), 9 (tutela del paesaggio) e 97 (buon andamento) della Costituzione, nonché gli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione siciliana.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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