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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La sentenza n. 137/2006 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, secondo comma, della legge n. 773/1982 (riforma Cassa geometri), nella parte in cui imponeva la cessazione dell’attività professionale dopo quarant’anni di iscrizione, comprimendo il diritto al lavoro garantito dall’art. 4 Cost.

Di cosa si tratta

Un geometra aveva maturato quarant’anni di iscrizione alla Cassa previdenziale di categoria. La legge n. 773/1982 prevedeva, per chi raggiungeva tale limite, l’obbligo di cessare l’attività professionale come condizione per ottenere la pensione. Il Tribunale di Cuneo, investito della controversia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale per la compressione ingiustificata del diritto al lavoro.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è stato impugnato in riferimento all’art. 4, primo comma, della Costituzione (diritto al lavoro), dal Tribunale di Cuneo nel corso di una controversia previdenziale contro la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, secondo comma, della legge n. 773/1982, confermando l’orientamento espresso nelle sentenze n. 73 del 1992 e n. 437 del 2002: l’obbligo di cessare l’attività professionale come condizione per il pensionamento comprime ingiustificatamente il diritto al lavoro.

Il principio

Il legislatore non può subordinare il godimento della pensione di anzianità alla cessazione dell’attività professionale in modo tale da comprimere il diritto fondamentale al lavoro riconosciuto dall’art. 4, primo comma, della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

L’art. 3, secondo comma, della legge n. 773/1982 obbligava il geometra che avesse maturato quarant’anni di iscrizione alla Cassa a cessare l’attività professionale come condizione per percepire la pensione.

Qual è il principio costituzionale violato?

L’art. 4, primo comma, della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro: una norma che impone la cessazione dell’attività come condizione previdenziale comprime ingiustificatamente tale diritto.

Ci sono precedenti su questo tema?

Sì: la Corte aveva già affrontato questioni analoghe nelle sentenze n. 73 del 1992 e n. 437 del 2002, confermando l’incostituzionalità di norme che limitano il diritto al lavoro come condizione per l’accesso al pensionamento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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