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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva previsto deroghe alle norme antisismiche per le costruzioni nei centri storici (art. 9) e aveva attribuito ai Comuni il potere di classificare le aree a rischio idrogeologico (art. 15). La Corte ha dichiarato inammissibile la questione proposta sotto i profili dell’art. 114 e dell’art. 117, primo comma, Cost. e ha dichiarato illegittime entrambe le disposizioni regionali per violazione delle competenze statali esclusive.

Di cosa si tratta

La legge regionale FVG n. 16 del 2009 dettava norme per le costruzioni in zone sismiche e per la tutela del territorio. L’art. 9 permetteva alla Regione di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche antisismiche per i centri storici. L’art. 15 attribuiva ai Comuni il potere di individuare le aree sicure o pericolose ai fini edificatori. Entrambe le disposizioni contrastano con la disciplina statale: per le deroghe antisismiche, il potere appartiene al Ministro (art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001); per la classificazione del territorio, la competenza spetta alla pianificazione di bacino (art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006).

La questione di legittimità costituzionale

Gli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2009 erano censurati in riferimento agli artt. 114, 117, primo comma, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione e agli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri (r. ricorsi n. 96 del 2009).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione nella parte relativa agli artt. 114 e 117, primo comma, Cost. (parametri evocati in modo non pertinente). Ha dichiarato invece l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni: l’art. 9, perché invadeva la competenza statale in materia di protezione civile e pubblica incolumità, materia non rientrante nelle competenze primarie regionali; l’art. 15, perché contrastava con la disciplina statale della pianificazione di bacino, riconducibile alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale.

Il principio

Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e la possibilità di derogarvi rispondono a esigenze di tutela della pubblica incolumità che trascendono le competenze regionali in materia urbanistica, anche quelle di tipo primario delle Regioni a statuto speciale. La classificazione del territorio ai fini del rischio idrogeologico è rimessa alla pianificazione di bacino statale, che ha valore vincolante per gli strumenti regionali e comunali.

Domande e risposte

Una Regione può derogare alle norme antisismiche per i centri storici?

No, neppure le Regioni a statuto speciale con competenza primaria in materia urbanistica. Il potere di deroga alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche appartiene al Ministro delle infrastrutture ai sensi dell’art. 88 del testo unico in materia edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001).

Chi classifica le aree a rischio idrogeologico?

La classificazione delle aree sicure e pericolose ai fini edificatori spetta agli organi di pianificazione di bacino (Autorità di bacino), le cui prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni regionali e comunali e sono sovraordinate ai piani territoriali.

Perché solo alcune questioni erano inammissibili?

Le questioni relative all’art. 114 Cost. (organizzazione della Repubblica) e all’art. 117, primo comma, Cost. (rispetto del diritto internazionale) erano state evocate senza spiegare in che modo le norme regionali li violassero. L’inammissibilità parziale per errata evocazione del parametro costituzionale non pregiudicava l’esame delle questioni fondate su parametri correttamente invocati.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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