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Più Giudici di pace (Orvieto, Cuneo, Gubbio, Vigevano) avevano sollevato questioni di legittimità dell’art. 10-bis del T.U. immigrazione e di disposizioni connesse (art. 16 e art. 62-bis d.lgs. n. 274 del 2000), lamentando l’irragionevolezza della criminalizzazione del soggiorno irregolare. La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni.
Di cosa si tratta
La legge n. 94 del 2009 aveva introdotto il reato di immigrazione illegale (art. 10-bis), attribuendo la competenza a giudicarlo al giudice di pace, con la possibilità di sostituire la pena pecuniaria con l’espulsione. Vari giudici di pace avevano contestato la razionalità di questa scelta legislativa, ritenendo che l’incriminazione fosse priva di una reale funzione deterrente (l’ammenda sarebbe inesigibile) e che servisse principalmente a rendere più difficile la vita degli irregolari, creando un obbligo di denuncia a carico di pubblici ufficiali e operatori di servizi essenziali.
La questione di legittimità costituzionale
Gli artt. 10-bis e 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 e l’art. 62-bis del d.lgs. n. 274 del 2000 erano censurati in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione, dai Giudici di pace di Orvieto (r.o. nn. 282, 302 e 303 del 2009), Cuneo (r.o. n. 312 del 2009), Gubbio (r.o. nn. 324 e 325 del 2009) e Vigevano (r.o. n. 326 del 2009).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni, evidenziando plurimi difetti di motivazione nelle ordinanze di rimessione: i giudici non avevano adeguatamente verificato la rilevanza delle questioni nei rispettivi giudizi, non avevano esaurito i tentativi di interpretazione conforme a Costituzione e, in alcuni casi, avevano censurato aspetti che non incidevano direttamente sul giudizio principale.
Il principio
Quando più giudici rimettono alla Corte questioni analoghe, ciascuna ordinanza deve soddisfare autonomamente i requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza. La Corte può dichiarare inammissibili le questioni per difetti intrinseci di ciascuna ordinanza di rimessione, anche se nel complesso il tema è rilevante.
Domande e risposte
Perché la competenza sul reato di immigrazione illegale era del giudice di pace?
La legge n. 94 del 2009 aveva attribuito al giudice di pace la competenza a giudicare il reato di cui all’art. 10-bis e la facoltà di sostituire la pena dell’ammenda con la sanzione sostitutiva dell’espulsione, che avrebbe dovuto essere la risposta ordinaria al soggiorno irregolare.
Cos’è l’art. 62-bis del d.lgs. n. 274 del 2000?
L’art. 62-bis del d.lgs. n. 274 del 2000 (codice di rito del giudice di pace) era stato aggiunto dalla legge n. 94 del 2009 e disciplinava le modalità di applicazione della sanzione sostitutiva dell’espulsione nel processo davanti al giudice di pace per il reato di immigrazione illegale.
Le questioni sulla irragionevolezza del reato non erano fondate?
La Corte non le ha esaminate nel merito, avendo dichiarato tutte inammissibili per difetti formali delle ordinanze. I temi di merito sull’art. 10-bis erano però stati esaminati nel quadro della sentenza n. 250 del 2010, in cui questioni analoghe erano state dichiarate non fondate.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, parametro principale delle questioni
- Art. 27 della Costituzione — personalità della responsabilità penale
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