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La legge Regione Piemonte n. 25 del 2009 aveva definito il «sistema integrato delle comunicazioni» in modo diverso dalla norma statale (omettendo stampa e pubblicità esterna) e aveva autorizzato la Giunta a promuovere intese con il Ministero per l’utilizzo di quota del canone RAI. La Corte ha dichiarato illegittima la norma sul canone RAI e non fondata quella sulla definizione del sistema integrato.
Di cosa si tratta
La Regione Piemonte aveva dettato norme a sostegno dell’informazione e della comunicazione istituzionale. Due disposizioni erano state impugnate dal Governo: la prima definiva il «sistema integrato delle comunicazioni» in modo diverso dalla norma statale (il d.lgs. n. 177 del 2005 include anche stampa quotidiana e pubblicità esterna); la seconda autorizzava la Giunta piemontese a promuovere intese con il Ministero dello sviluppo economico per destinare parte del canone RAI versato dai piemontesi a finalità regionali.
La questione di legittimità costituzionale
Gli artt. 3, comma 1, e 8, comma 2, della legge Regione Piemonte n. 25 del 2009 erano censurati in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza e sistema tributario statale), dal Presidente del Consiglio dei ministri (r. ricorsi n. 107 del 2009).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2 (norma sul canone RAI): la Regione non può autorizzare la Giunta a promuovere intese per l’utilizzo di un tributo statale, in quanto il canone RAI ha natura tributaria e la sua disciplina rientra nella competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 3, comma 1 (definizione del sistema integrato): la norma regionale non disciplinava il mercato ai fini antitrust ma si limitava a identificare le attività sovvenzionabili in un contesto di sostegno pubblico, non invadendo la competenza statale sulla tutela della concorrenza.
Il principio
Il canone RAI è un tributo statale la cui disciplina rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.). Le Regioni non possono legiferare in modo da incidere sull’utilizzo di questo gettito, neppure subordinando l’intervento regionale a un’intesa con il Ministero competente. La definizione regionale del «sistema integrato delle comunicazioni» può invece discostarsi da quella statale se inserita in un contesto normativo diverso (sostegno pubblico vs. disciplina antitrust).
Domande e risposte
Il canone RAI è un tributo?
Sì. La Corte ha confermato, richiamando la sentenza n. 284 del 2002, che il canone RAI ha natura tributaria. Questa qualificazione è rilevante perché riserva la disciplina del prelievo alla competenza esclusiva statale.
Le Regioni possono sostenere le emittenti locali con fondi propri?
Sì, con risorse proprie. La legge piemontese aveva però tentato di destinare parte del canone RAI (tributo statale) a finalità regionali attraverso un’intesa con il Ministero, e questo è quanto la Corte ha dichiarato incostituzionale.
Quando la definizione regionale di «sistema integrato delle comunicazioni» è ammessa?
Quando la norma regionale non è finalizzata a regolare il mercato ai fini della tutela della concorrenza ma a individuare i settori beneficiari di sovvenzioni pubbliche, la Regione può adottare una propria definizione, diversa da quella statale che opera in un contesto normativo differente.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sul sistema tributario e sulla tutela della concorrenza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.