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Il TAR di Lecce aveva sollevato la questione se l’Ufficio elettorale centrale debba verificare il rispetto delle norme statutarie interne dei partiti nella presentazione delle candidature per le elezioni provinciali. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, ritenendo che i giudici rimettenti avessero utilizzato la forma delle sentenze-ordinanza in modo improprio per sollevare questioni di legittimità costituzionale.
Di cosa si tratta
Alcuni aderenti al «Popolo della Libertà» avevano chiesto di essere candidati alle elezioni provinciali di Lecce del 2009 ma il partito aveva scelto candidati diversi. Ritenendo violato l’art. 25 dello statuto del PdL, avevano impugnato il provvedimento di ammissione delle liste davanti al TAR, il quale aveva sollevato la questione se l’Ufficio elettorale centrale fosse tenuto a verificare il rispetto delle norme statutarie dei partiti nella selezione dei candidati.
La questione di legittimità costituzionale
Gli artt. 30 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960 (T.U. elezioni comunali) erano censurati — nella parte in cui non prevedono il controllo dell’Ufficio elettorale centrale sul rispetto delle disposizioni statutarie o di legge nella presentazione delle candidature — in riferimento agli artt. 49 e 51 della Costituzione, dal TAR Puglia, sezione di Lecce (r.o. nn. 233 del 2009 e 3 del 2010).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. I giudici rimettenti avevano utilizzato la forma di sentenze-ordinanza, cioè atti con cui il giudice definisce in parte il giudizio principale e contemporaneamente solleva questione di legittimità per la parte restante. Questa modalità è legittima quando le due pronunce riguardano capi autonomi e scindibili del giudizio, ma è inammissibile quando il rimettente ha già adottato una pronuncia sul merito senza attendere la decisione della Corte, pregiudicando in tal modo l’esito del giudizio costituzionale.
Il principio
Il giudice non può definire la controversia nel merito — neppure parzialmente, per capi distinti ma connessi — prima che la Corte abbia risposto alla questione di legittimità costituzionale sollevata, quando la risposta della Corte potrebbe influire anche sulla parte già decisa. L’uso delle sentenze-ordinanza è ammissibile solo per parti autonome e non pregiudicate dalla questione costituzionale.
Domande e risposte
L’Ufficio elettorale può verificare il rispetto degli statuti dei partiti?
La questione non è stata esaminata nel merito per ragioni di inammissibilità. In via di principio, l’Ufficio elettorale centrale controlla la regolarità formale delle candidature (documentazione, requisiti di legge), non il rispetto delle procedure interne dei partiti, che appartiene alla sfera dell’autonomia associativa.
Cosa sono le sentenze-ordinanza?
Le sentenze-ordinanza sono atti con cui il giudice pronuncia una sentenza su parte del thema decidendum e, contestualmente, solleva questione di legittimità costituzionale per la parte restante. Sono ammissibili solo quando i due segmenti del giudizio sono autonomi e la sentenza parziale non pregiudica la questione costituzionale.
Il rispetto degli statuti dei partiti è giustiziabile?
Le controversie tra iscritti e partiti sul rispetto degli statuti seguono in genere la via del giudice ordinario o degli organi interni del partito (come il Collegio dei Probiviri). L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dei provvedimenti dell’Ufficio elettorale presuppone che il vizio attenga alla fase pubblica del procedimento elettorale, non alla selezione interna dei candidati.
Norme collegate
- Art. 49 della Costituzione — libertà di associazione in partiti politici, parametro della questione
- Art. 51 della Costituzione — diritto di accedere alle cariche elettive
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