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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittimo l’art. 5, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 313/2002 nella parte in cui non consente l’eliminazione automatica dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a condanne per contravvenzioni punite con l’ammenda, decorsi dieci anni dall’esecuzione della pena, in violazione del principio di uguaglianza.

Di cosa si tratta

Il casellario giudiziale italiano registra le condanne penali. La norma impugnata non prevedeva la cancellazione delle iscrizioni per contravvenzioni sanzionate con la sola ammenda dopo dieci anni, a differenza di quanto stabilito per altri reati di minore gravità. Il Tribunale di Gela aveva sollevato la questione nel corso di un procedimento di esecuzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha impugnato l’art. 5, comma 2, lettera d), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nella parte in cui non consente di eliminare dal casellario le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna per contravvenzioni punite con l’ammenda, trascorsi dieci anni dall’esecuzione della pena. Parametro: art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza).

La decisione della Corte

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie di pari o maggiore gravità è risultata priva di razionale giustificazione, in contrasto con l’art. 3 Cost.

Il principio

Il legislatore non può mantenere indefinitamente nel casellario le iscrizioni per condanne a sole ammende quando analoghe o più gravi fattispecie beneficiano della cancellazione automatica: la disparità di trattamento è irragionevole e viola l’art. 3 della Costituzione.

Domande e risposte

Che cos’è il casellario giudiziale?

È il registro pubblico in cui vengono annotate le condanne penali e altri provvedimenti giudiziari a carico di una persona fisica o giuridica.

Perché la norma era incostituzionale?

Perché trattava in modo più sfavorevole chi aveva subito condanne lievi (ammende per contravvenzioni) rispetto a chi aveva commesso reati di maggiore gravità, senza alcuna giustificazione razionale.

Qual è l’effetto pratico della sentenza?

Le iscrizioni nel casellario per condanne a sole ammende devono essere eliminate trascorsi dieci anni dall’esecuzione della pena, come avviene per le fattispecie analoghe.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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