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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 287 c.p.c. nella parte in cui esclude il procedimento di correzione degli errori materiali per le sentenze di primo grado già appellate. Con la riforma del 1990 che ha reso immediatamente esecutive le sentenze di primo grado, tale esclusione è divenuta manifestamente irragionevole e lesiva del diritto di agire in executivis.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di L’Aquila, nel corso di un procedimento di correzione di errore materiale (il nome di una parte era stato scritto erroneamente nella sentenza), aveva rilevato che la controparte aveva già proposto appello. Secondo il diritto vivente, la pendenza dell’appello rendeva inammissibile il procedimento di correzione davanti al giudice di primo grado. Il Tribunale ha allora sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo tale regola incompatibile con l’immediata esecutività delle sentenze introdotta nel 1990.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 287 c.p.c. nella parte in cui limitava il procedimento di correzione davanti allo stesso giudice alle sole “sentenze contro le quali non sia stato proposto appello”. Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di L’Aquila.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto la questione, dichiarando illegittimo l’art. 287 c.p.c. limitatamente alle parole “contro le quali non sia stato proposto appello”. La regola dell’assorbimento del procedimento di correzione nell’appello, già discutibile nel vecchio sistema, è divenuta manifestamente irragionevole dopo la riforma del 1990: con l’immediata esecutività delle sentenze (art. 282 c.p.c.), impedire la correzione dell’errore materiale per la sola pendenza dell’appello blocca l’esecuzione e comprime il diritto di azione.
Il principio
Dopo la riforma del processo civile del 1990, che ha reso provvisoriamente esecutive le sentenze di primo grado, l’esclusione del procedimento di correzione degli errori materiali in pendenza di appello è costituzionalmente illegittima per contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con il diritto di agire in executivis (art. 24 Cost.).
Domande e risposte
Che cosa è il procedimento di correzione degli errori materiali?
Il procedimento disciplinato dagli artt. 287-288 c.p.c. consente di correggere, con un ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento, errori grafici o materiali che non incidono sul contenuto della decisione (ad esempio il nome sbagliato di una parte, un errore di calcolo). È diverso dall’impugnazione, che serve a contestare il merito della pronuncia.
Perché la pendenza dell’appello bloccava la correzione?
Per il principio del cosiddetto “assorbimento”: si riteneva che l’appello, come mezzo di impugnazione illimitato con effetto sostitutivo della sentenza impugnata, “assorbisse” anche il potere di correzione, trasferendolo al giudice di secondo grado che lo avrebbe esercitato con la propria sentenza.
Qual è il concreto effetto della sentenza n. 335/2004?
Dopo questa pronuncia, è possibile chiedere la correzione di errori materiali al giudice di primo grado anche quando la sentenza è già stata appellata. Ciò consente alla parte vittoriosa di ottenere un titolo esecutivo formalmente corretto senza dover attendere la conclusione del giudizio di appello.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, violato dalla regola che impone un regime deteriore alla sentenza appellata rispetto alle altre sentenze esecutive
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio, comprensivo dell’azione esecutiva, leso dall’impossibilità di correggere il titolo
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e durata ragionevole, evocato in relazione all’allungamento dei tempi per ottenere l’esecuzione
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