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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Firenze sull’art. 70 del d.lgs. n. 507/1999 in tema di depenalizzazione della pubblicità non autorizzata di dispositivi medici. Il rimettente non aveva considerato che la norma censurata era stata modificata e poi trasformata in illecito amministrativo prima ancora di proporre la questione.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del d.lgs. n. 507/1999, nella parte in cui, depenalizzando la pubblicità non autorizzata di prodotti sanitari in generale, non aveva esteso la depenalizzazione anche alla pubblicità non autorizzata di dispositivi medici prevista dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 46/1997. Il giudice riteneva le due fattispecie omogenee.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 70 del d.lgs. n. 507/1999, nella parte in cui non aveva esteso la depenalizzazione all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 46/1997 (pubblicità non autorizzata di dispositivi medici). Parametro: art. 3 Cost. Rimettente: Corte d’appello di Firenze.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Prima che il rimettente sollevasse la questione, la norma censurata era già stata modificata dal d.lgs. n. 271/2002, che l’aveva trasformata in illecito amministrativo, e poi abrogata dalla legge n. 14/2003. Il giudice rimettente non aveva fatto alcuna menzione di questi mutamenti normativi, omettendo di motivare sulla perdurante rilevanza della questione.
Il principio
Quando il quadro normativo di riferimento si è modificato prima della proposizione della questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente ha l’onere di specificare in modo rigoroso perché la questione sia ancora rilevante. In mancanza di tale motivazione, la questione è manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Che cosa è la depenalizzazione?
La depenalizzazione è il procedimento legislativo con cui un comportamento precedentemente qualificato come reato viene trasformato in illecito amministrativo (punito con sanzione pecuniaria, non con pena detentiva). Nel caso in esame, il d.lgs. n. 507/1999 aveva depenalizzato numerose contravvenzioni minori, ma il giudice riteneva che una fattispecie analoga, quella della pubblicità di dispositivi medici, fosse rimasta penale in modo irragionevole.
Perché la modifica normativa rende inammissibile la questione?
Perché la rilevanza della questione incidentale di legittimità costituzionale dipende dalla necessità di applicare la norma impugnata nel giudizio a quo. Se la norma è stata modificata o abrogata, il giudice deve valutare se quella norma debba ancora essere applicata al caso concreto: solo in caso affermativo la questione rimane rilevante. Omettere questa valutazione rende l’ordinanza di rimessione difettosa.
Qual era la differenza tra le due fattispecie che il rimettente riteneva omogenee?
L’art. 201 del t.u. sanità (depenalizzato) sanzionava la pubblicità non autorizzata di medicinali e presidi medico-chirurgici in generale. L’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 46/1997 sanzionava la pubblicità non autorizzata di “dispositivi medici”, categoria tecnica che comprende strumenti e apparecchi destinati a diagnosi, prevenzione o terapia nell’uomo. Il rimettente le riteneva sostanzialmente equivalenti quanto al disvalore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato per la presunta disparità di trattamento tra fattispecie ritenute omogenee
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