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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, secondo comma, della legge n. 352/1970, nella parte in cui richiedeva anche le deliberazioni di consigli provinciali e comunali rappresentanti almeno un terzo della restante popolazione regionale per promuovere il referendum di distacco di un comune da una regione. Dopo la riforma dell’art. 132 Cost. nel 2001, solo gli enti direttamente interessati hanno legittimazione a promuovere la consultazione.

Di cosa si tratta

Il Comune di San Michele al Tagliamento aveva chiesto il referendum per distaccarsi dalla Regione Veneto e aggregarsi alla Regione Friuli-Venezia Giulia. L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione aveva rilevato che la richiesta non era corredata delle deliberazioni di enti che rappresentassero almeno un terzo della restante popolazione regionale, come richiedeva la vecchia legge. Aveva quindi sollevato questione di legittimità alla luce della riforma costituzionale del 2001.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 42, secondo comma, della legge n. 352/1970, nella parte in cui prescriveva che le richieste di referendum per il distacco-aggregazione dovessero essere corredate da deliberazioni di enti diversi da quelli richiedenti, rappresentanti almeno un terzo della restante popolazione delle Regioni coinvolte. Parametro: art. 132, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall’art. 9 della legge cost. n. 3/2001. Rimettente: Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. Il nuovo art. 132, comma 2, Cost. prevede che il referendum debba esprimere l’approvazione della maggioranza delle “popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati”: si riferisce solo agli enti direttamente coinvolti nel distacco. Imporre anche le delibere di enti terzi frustra il diritto di autodeterminazione delle comunità locali che intendono cambiare appartenenza regionale. Le valutazioni degli altri enti trovano adeguata tutela nella fase legislativa successiva, con l’audizione dei consigli regionali.

Il principio

Dopo la riforma costituzionale del 2001, la legittimazione a promuovere il referendum per il distacco-aggregazione di province o comuni spetta esclusivamente agli enti territoriali direttamente coinvolti. Non è costituzionalmente ammissibile condizionare l’iniziativa referendaria al consenso di enti che rappresentino una quota della restante popolazione regionale.

Domande e risposte

Che cosa cambia con la riforma dell’art. 132 Cost. del 2001?

Prima della riforma, il referendum era promosso da “Province e Comuni che ne facciano richiesta”; la legge del 1970 aveva aggiunto il requisito delle delibere di enti terzi. Dopo la riforma, il nuovo testo del comma 2 dell’art. 132 Cost. richiede l’approvazione “delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati”: espressione che si riferisce solo agli enti richiedenti, non a enti terzi.

Cosa succede se il referendum ha esito positivo?

L’esito positivo del referendum ha carattere meramente consultivo: non vincola il Parlamento. Spetterà poi alla legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, approvare o meno il distacco-aggregazione. In questa fase legislativa potranno emergere e essere valutati gli interessi contrari delle popolazioni non direttamente coinvolte.

Il Comune di San Michele al Tagliamento ha poi ottenuto il distacco?

La sentenza stabilisce solo che il referendum era ammissibile senza le delibere di enti terzi. La Corte non si pronuncia sull’esito della procedura referendaria, che è questione rimessa alle fasi successive.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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