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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittima una norma della legge finanziaria sarda del 2006 che iscriveva a bilancio, come entrate dell’esercizio corrente, quote di compartecipazioni tributarie spettanti per anni futuri (2013-2015). La tecnica di anticipare entrate non ancora esigibili viola l’art. 81 della Costituzione.

Di cosa si tratta

La Regione Sardegna aveva approvato una legge che iscriveva nel bilancio 2006 circa 1,5 miliardi di euro di compartecipazioni tributarie che lo Stato avrebbe dovuto trasferire soltanto negli anni 2013, 2014 e 2015. In questo modo finanziava spese correnti dell’esercizio con entrate future. La Corte dei conti — sezioni riunite per la Regione Sardegna — ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti ha impugnato l’art. 2, comma 7, della legge regionale sarda n. 21/2006 e l’art. 2, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale n. 2/2007, in riferimento all’art. 81, primo e quarto comma, della Costituzione e all’art. 117, terzo comma, Cost. La tecnica contestata consisteva nell’accertare come entrata corrente crediti non ancora esigibili, aggirando le regole di contabilità pubblica che richiedono la corrispondenza tra spese e coperture effettivamente disponibili nell’esercizio.

La decisione della Corte

La Corte dichiara illegittimo l’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 21/2006: iscrivere nel bilancio 2006 entrate tributarie esigibili solo nel 2013-2015 viola il principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa sancito dall’art. 81 Cost. Le questioni relative agli artt. della legge finanziaria 2007 vengono invece dichiarate inammissibili.

Il principio

Il principio di copertura finanziaria impone che le entrate iscritte a bilancio siano effettivamente disponibili nell’esercizio di riferimento. L’anticipazione contabile di crediti futuri per finanziare spese correnti contrasta con l’art. 81 della Costituzione, applicabile anche alle Regioni in quanto principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Domande e risposte

Una Regione può anticipare in bilancio entrate future?

No, se l’anticipazione riguarda crediti non ancora esigibili nell’esercizio finanziario di competenza. Il bilancio deve riflettere entrate concrete, non crediti ipotetici o differiti nel tempo.

Cosa sono le compartecipazioni tributarie regionali?

Sono le quote delle imposte erariali spettanti alla Regione in base al proprio statuto di autonomia. La loro esigibilità dipende dai trasferimenti dello Stato, che seguono tempi propri e non possono essere anticipati contabilmente.

Perché le questioni sulla legge finanziaria 2007 sono state dichiarate inammissibili?

Perché i profili di censura erano stati formulati in modo non sufficientemente preciso dal giudice rimettente, che non aveva adempiuto l’onere di motivazione richiesto per un valido incidente di costituzionalità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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